stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1963, n. 2370

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

nascondi
vigente al 28/03/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  2-4-1964

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta, la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 38. - All'elenco degli istituti della Facoltà di economia e commercio, è aggiunto il seguente:
Istituto di Diritto del lavoro.
Art. 56. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere, sono aggiunti i seguenti:
Storia e vita culturale in Austria;
Storia della lingua latina Dialettologia greca;
Filologia micenea;
Paleografia greca;
Disegno e rilievo dei monumenti.
Nello stesso articolo l'ultimo comma: "L'elenco di Letteratura latina è preceduto da una prova scritta di traduzione da latino" è abrogato e sostituito dal seguente: "Lo studente deve superare una prova scritta di traduzione latina".
Art. 57. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia sono aggiunti i seguenti Logica;
Antropologia culturale;
Psicologia sociale;
Psicologia dell'età evolutiva;
Storia della scienza.
Nello stesso articolo l'ultimo comma: "L'esame di Letteratura latina comprende una prova scritta di traduzione dal latino" è abrogato.
Art. 67. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia è aggiunto quello di "Pedagogia speciale".
Dopo l'art. 226, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in Sociologia e ricerca sociale e del corso di specializzazione in Meccanografia per diplomati e laureati in Statistica.
Art. 227. - Presso la Facoltà di scienze statistiche, demografiche ad attuariali sono istituite le Scuole di perfezionamento e di specializzazione appresso indicate:
Scuola di perfezionamento in Sociologia e ricerca sociale;
Corso di specializzazione in Meccanografia (per diplomati e laureati in statistica).
Art. 228. - Le Scuole hanno lo scopo di promuovere l'incremento degli studi ai quali ciascuna s'intitola e di integrare o specializzare la preparazione dei laureati nell'ambito di tali studi.
Art. 229. - Le Scuole rilasciano i diplomi di perfezionamento o di specializzazione per ciascuna indicati.
La dissertazione prevista per l'esame di diploma deve avere carattere di ricerca originale.
Art. 230. - Per quanto non previsto dall'ordinamento delle singole Scuole, si applicano le disposizioni generali di cui al Titolo XV dello statuto dell'Università di Roma.

Scuola di perfezionamento in Sociologia e ricerca sociale

Art. 231. Alla Scuola di perfezionamento in sociologia e ricerca sociale sono ammessi i laureati in Scienze statistiche, e su parere del Consiglio della scuola, i laureati di ogni altra Facoltà di Università italiane ed estere, ai quali potrà essere richiesto un colloquio a integrazione del curriculum degli studi e degli eventuali altri titoli presentati dai candidati.
Art. 232. - La Scuola di perfezionamento ha la durata di due anni, ma il Consiglio della scuola, cui spetta la formazione dei piani di studio individuali, può concedere l'abbreviazione ad un anno a quei candidati già in possesso di un'adeguata preparazione agli studi sociologici o alla ricerca sociale.
Qualora invece il Consiglio ritenga insufficiente la preparazione specifica del candidato, esso potrà imporre l'obbligo di superare presso la Facoltà un certo numero di esami propedeutici nel campo della Statistica, della Demografia, della Economia, del Diritto e della Sociologia.
In tal caso il candidato non potrà essere iscritto al successivo anno di corso se non avrà superato i prescritti esami propedeutici e non avrà sostenuto almeno due colloqui relativi ad insegnamenti della Scuola.
Art. 233. - Sono materie fondamentali d'insegnamento:
1) Teoria degli equilibri sociali;
2) Sociologia economica;
3) Sociologia giuridica;
4) Metodologia e tecnica della ricerca sociale.
Sono materie complementari d'insegnamento:
1) Cibernetica e teorica dell'informazione;
2) Sociologia dei paesi in via di sviluppo;
3) Sociologia rurale e urbana;
4) Sociologia politica;
5) Sociologia del lavoro;
6) Sociologia delle civilizzazioni.
Art. 234. - Il Consiglio della scuola potrà inserire anche altri corsi tra gli insegnamenti complementari e determinerà ciascun anno quali insegnamenti complementari saranno semestrali e quali annuali, fermo restando che due insegnamenti semestrali equivalgono ad un insegnamento annuale.
Art. 235. - Per essere ammessi all'esame di diploma i candidati devono aver superato un colloquio in ciascuna delle materie fondamentali e in 4 insegnamenti complementari.
Art. 236. - L'esame di diploma consiste nella preparazione di una dissertazione scritta e nella discussione orale della dissertazione stessa.
Art. 237. - La Scuola rilascia un diploma di specializzazione in Sociologia e ricerca sociale.
Art. 238. - I diplomati in Statistica e i funzionari degli enti pubblici e privati addetti ad attività di ricerche, questi ultimi su richiesta degli Enti dai quali dipendono, possono essere ammessi a frequentare uno o più corsi della Scuola. Essi potranno ottenere alla fine del corso un certificato comprovante gli studi compiuti e i voti di profitto riportati.

Corso di specializzazione in Meccanografia

Art. 239. - Al corso sono ammessi i diplomati e i laureati in Statistica.
Art. 240. - La durata del corso è di un anno.
Art. 241. - Sono materie d'insegnamento:
1) Principi e tecnica delle applicazioni meccanografiche ed elettroniche;
2) Piano d'indagine ed elaborazione meccanografica;
3) Elaborazione e rappresentazione dei dati statistici;
4) Meccanizzazione dei servizi amministrativi;
5) Meccanizzazione dei servizi contabili bancari;
6) Meccanizzazione degli istituti di assicurazione e di previdenza;
7) Meccanizzazione dei servizi esattoriali;
8) Calcoli statistici con gli elaboratori elettronici.
Simulazione con gli elaboratori elettronici (Metodo di Montecarlo);
9) Concetti statistici e modelli dinamici nella gestione aziendale.
Art. 242. - Per ottenere il certificato comprovante la frequenza e il profitto il candidato dovrà superare gli esami degli insegnamenti 1), 2) e 3) e di due fra gli insegnamenti 4) e 9) che saranno realizzati dalla Scuola nell'anno della sua iscrizione e sostenere l'esame finale consistente nella discussione di un progetto originale di lavoro meccanografico od elettronico e in un colloquio su tutti gli argomenti del corso.
Art. 280. - All'elenco degli insegnamenti della Scuola di perfezionamento in Filosofia sono aggiunti quelli di:
Storia delle dottrine politiche;
Filosofia del diritto.
Dopo l'art. 540 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di perfezionamento in Medicina nucleare.

Corso di perfezionamento in Medicina nucleare

Art. 541. - Il corso ha la finalità di fornire una preparazione specifica, teorica e pratica, per l'impiego diagnostico e terapeutico dei radioisotopi e delle radiazioni di alta energia.
Art. 542. - Gli insegnamenti del corso di perfezionamento in Medicina nucleare hanno la durata di un anno e sono impartiti in collaborazione dall'Istituto di patologia medica e dall'Istituto di radiologia medica dell'Università di Roma.
Art. 543. - Il corso è suddiviso in due sezioni: una di diagnostica radioisotopica e l'altra terapia.
Alla sezione diagnostica possono accedere i laureati in Medicina e chirurgia; alla sezione terapeutica possono accedere solo i medici già diplomati in Radiologia.
È previsto un concorso per l'ammissione.
Art. 544. - Il numero degli iscritti non potrà essere superiore a dieci.
Art. 545. - Il corso di perfezionamento in Medicina nucleare consente il conseguimento di due tipi di certificati di frequenza e di esami con la indicazione della sezione prescelta dal candidato.
Art. 546. - La direzione del corso viene assunta ad anni alterni dal direttore dell'Istituto di patologia medica e dal direttore dell'Istituto di radiologia medica, i quali concordano preventivamente ogni anno i programmi.
Art. 547. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1) Fondamenti di Matematica, di Fisica e di tecnica (elementi di Matematica e di statistica, Fisica generale; Radioattività; Fisica delle radiazioni; Strumentazioni e tecniche di rivelazione, Dosimetria; nozioni di Radiochimica).
2) Fondamenti biologici (Radiobiologia; impiego dei radioisotopi come traccianti; protezione dalle radiazioni).
3) Applicazioni diagnostiche dei radioisotopi (studio morfologico e funzionale degli organi; fegato, rene, pancreas, ghiandole a secrezione interna; studio dell'apparato circolatorio: studio del sistema emolinfopoietico; studio del ricambio; diagnostica dei tumori).
4) Applicazioni terapeutiche (fondamenti generali della radioterapia; terapia con radioisotopi introdotti per via interna, radioterapia esterna con radiazioni di alta energia).
Gli insegnamenti sono accompagnati da dimostrazioni e da esercitazioni.
Art. 548. - Gli iscritti alla sezione di terapia devono, seguire tutti gli insegnamenti di cui al precedente articolo: quelli iscritti alla sezione di diagnostica radioisotopica seguono gli insegnamenti di cui ai numeri 1), 2) e 3).
Art. 549. - Le modalità di svolgimento degli esami di profitto vengono stabilite di anno in anno e comunicate in un apposito manifesto annuale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sassari, addì 31 dicembre 1963

SEGNI GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla corte dei conti, addì 10 marzo 1964

Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 1. - VILLA