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DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1918, n. 2104

Che approva e rende esecutoria la convenzione stipulata fra l'Amministrazione governativa e la Società anonima Briantea per la costruzione della ferrovia Monza-Calolzio per il riscatto della ferrovia stessa. (018U2104)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/03/1919
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  8-3-1919

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 24 maggio 1866, n. 2939, col quale venne approvata la convenzione 18 stesso mese ed anno per la concessione, alla Società anonima Briantea, della costruzione di una ferrovia da Monza a Calolzio sotto l'osservanza delle clausole e condizioni generali del titolo V della legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, nonché di quelle speciali, contenute nel capitolato per la costruzione della ferrovia Gallarate-Varese, in data 10 luglio 1863, approvato con legge 11 agosto 1863, n. 1441, in quanto applicabili alla ferrovia Monza-Calolzio;
Ritenuto che, in base all'art. 57 del detto capitolato, il Governo si riservò la facoltà di riscattare la ferrovia Monza-Calolzio, dopo il 1895;
Che, peraltro, con atto di transazione 1° luglio 1897, approvato con decreto Ministeriale 17 detto mese ed anno, il Governo consentì a non avvalersi della facoltà di riscatto a tutto l'anno 1903;
Visto l'atto di diffida 1° gennaio 1904, col quale il Governo dichiarò alla Società anonima Briantea, che intendeva riscattare la ferrovia da Monza a Calolzio non oltre il 2 gennaio 1905;
Vista la legge 11 luglio 1909, n. 488, che, fra l'altro, approvò la detta diffida e dichiarò effettuato il riscatto della ferrovia in parola, autorizzando il ministro del tesoro a valersi dei mezzi, indicati negli articoli 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638 e 3 della legge 24 dicembre 1908, n. 731, per la provvista dei fondi necessari al pagamento del corrispettivo di riscatto, dei relativi interessi e delle provvisionali, da versare alla Società concessionaria, fino a completa definizione delle controversie insorte, relativamente al riscatto medesimo ed alla liquidazione della indennità, salvo il conguaglio, nonché gli articoli 1 e 2 della legge 27 giugno 1912, n. 638;
Viste le norme contenute nei patti di concessione per la liquidazione del corrispettivo di riscatto, nonché la sentenza 18-21 dicembre 1908 della Corte di appello di Milano;
Vista la convenzione stipulata il 15 novembre 1918, fra i delegati delle Amministrazioni governative interessate ed il presidente della Società anonima Briantea - all'uopo delegato dall'assemblea generale straordinaria degli azionisti con deliberazione 9 aprile 1918 - per la liquidazione definitiva del riscatto della ferrovia Monza-Calolzio e per la determinazione delle norme pel pagamento della somma netta, dovuta alla Società, nonché degli interessi dal 1° luglio 1918 alla data di ammissione a pagamento del relativo mandato;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta dei ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




È approvata e resa esecutoria la convenzione 15 novembre 1918 stipulata fra l'Amministrazione governativa e la «Società anonima Briantea per la costruzione della ferrovia Monza-Calolzio» per riscatto di detta ferrovia, con effetto retroattivo al 1° gennaio 1905, e per la liquidazione delle somme dovute dalla Società stessa per lavori eseguiti sulla ferrovia, ed a titolo di partecipazione dello Stato ai prodotti netti della linea, fino al 31 dicembre 1904, nonché del prezzo dei mobili ed attrezzi, ceduti dalla Società all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.