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DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 dicembre 1918, n. 2031

Che modifica l'art. 3 di quello 14 luglio 1918, n. 1057, relativamente alla cessione di macchine per lavori agricoli. (018U2031)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/1919
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  25-1-1919

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In forza dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il Nostro decreto 14 luglio 1918, n. 1057;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



All'art. 3 del decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1057, è sostituito il seguente:

«Il montaggio, il collaudo e la consegna agli agricoltori delle macchine di importazione estera ed il collaudo e la consegna agli agricoltori delle macchine di produzione nazionale, appartenenti allo Stato, potranno dal Ministero per l'agricoltura essere affidati, dietro equo compenso, a ditte industriali e commerciali, ad enti, Consorzi ed Associazioni agrarie e ad Istituti di credito, che ne facilitino l'acquisto, con le norme e le modalità stimate, a seconda dei casi, opportune».