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DECRETO-LEGGE 4 novembre 2009, n. 152

Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia ((e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa.)) (09G0168)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/11/2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2009, n. 197 (in G.U. 31/12/2009, n. 303).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/10/2013)
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  1-1-2010
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 agosto 2009, n. 108, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione
1. Il termine indicato all'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108, relativo agli interventi di cooperazione allo sviluppo in Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia e agli interventi di sminamento umanitario anche in altre aree e territori, è prorogato al 31 dicembre 2009. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, fino al 31 dicembre 2009, la spesa ulteriore di euro 6.800.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e la spesa ulteriore di euro 500.000 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58.
2. È prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall'articolo 1, comma 11, della legge n. 108 del 2009, relativo alla erogazione del contributo italiano al Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il Libano. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, fino al 31 dicembre 2009, la spesa ulteriore di euro 300.000.
3. È prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall'articolo 1, comma 12, della legge n. 108 del 2009, relativo alla partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO in favore dell'Afghanistan. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, fino al 31 dicembre 2009, la spesa ulteriore di euro 1.000.000.
4. È prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall'articolo 1, comma 13, della legge n. 108 del 2009, relativo alla partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa ulteriore di euro 160.000.
5. È prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge n. 108 del 2009, relativo agli interventi di ricostruzione, di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini italiani nei territori bellici e al regime del trattamento economico per il personale inviato in missione. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa ulteriore di euro 2.927.905.
6. È prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge n. 108 del 2009, relativo alla partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD, gli Uffici dei rappresentanti speciali dell'Unione europea, nonché le Ambasciate italiane a Kabul e a Baghdad, e alla disciplina del relativo trattamento economico. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa ulteriore di euro 47.200.
7. È prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall'articolo 1, comma 18, della legge n. 108 del 2009, relativo alla partecipazione italiana ai processi di pace nell'Africa subsahariana.
Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa ulteriore di euro 1.300.000.
8. È prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge n. 108 del 2009, relativo alla partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Pakistan e Afghanistan. Alle attività di cui al presente comma si applica l'art. 1, commi da 21 a 27, della legge n. 108 del 2009.
9. È prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall'articolo 1, commi 15 e 19, della legge n. 108 del 2009.
10. Per quanto non diversamente previsto alle attività, alle iniziative e ai programmi di cui al presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 1 a 10, della legge n. 108 del 2009.
((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 29 DICEMBRE 2009, N.197))
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11. Per le finalità e nei limiti temporali di cui ai commi 1, 5, 6 e 8, il Ministero degli affari esteri può conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 56 e 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.
((Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 192.087, si provvede quanto a euro 134.943 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo e quanto a euro 67.144 mediante parziale utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 14 dell'articolo 1 della legge n. 108 del 2009))
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12. È autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 1.244.991 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene.