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REGIO DECRETO 21 dicembre 1884, n. MDXL (1540)

Che autorizza la congregazione di carità di Bisacquino ad accettare l'eredità disposta dai fratelli Luigi, Giuseppe e Francesco Scavotto, a favore del locale ospedale. (8401540R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/1885
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  10-2-1885

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Veduta la deliberazione 18 luglio 1883, con cui la congregazione di carità del comune di Bisacquino domanda di essere autorizzata ad accettare nell'interesse dello spedale locale, la eredità dei furono Scavotto Luigi, Giuseppe e Francesco, a favore di detto ospedale disposta coi testamenti 24 gennaio 1859, 25 giugno 1882 e 18 luglio 1883;
Veduti i testamenti succitati;
Veduto l'inventario della predetta eredità da cui risulta che la complessiva eredità Scavotto presenta un valore di lire ottantaseimila trecento trentanove e centesimi quarantasette;
Veduta la deliberazione del consiglio comunale di Bisacquino 6 aprile 1884 con cui si propone di affidare la amministrazione dei lasciti Scavotto al sindaco, al parroco e alla congregazione di carità;
Veduti i ricorsi avanzati dall'arciprete Giovanni Scavotto e dal D.
Antonino Scavotto cugini in quarto grado dei testatori;
Vedute le corrispondenti deliberazioni della deputazione provinciale;
Vedute le leggi 5 giugno 1850 e 3 agosto 1862;

Udito

il parere del consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La congregazione di carità di Bisacquino (Palermo) è autorizzata ad accettare nell'interesse dell'ospedale locale la eredità a favore dell'ospedale stesso disposta dai fratelli Luigi, Giuseppe e Francesco Scavotto coi testamenti anzicitati, niun conto tenuto dei ricorsi avanzati dall'arciprete Giovanni e dal D. Antonino Scavotto.