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LEGGE 22 novembre 1990, n. 342

Fondo di sostegno per l'Amministrazione della giustizia per l'anno 1990.

note: Entrata in vigore della legge: 25/11/1990
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  25-11-1990
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi del Ministero di grazia e giustizia, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, opera con decorrenza dal 1 gennaio 1990, ed è integrato, per il periodo 1 gennaio-30 giugno 1990, dalla quota di cui al comma 13 dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, nonché, fino al 31 dicembre successivo, dalla somma di lire 38.533.200.000.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo del comma 2 dell'art. 6 del D.P.R. n. 44/1990 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68) è il seguente:
"2. Per le finalità di cui all'art. 7, a decorrere dal 1 luglio 1990 è costituito, presso ciascuna amministrazione, un fondo annuo denominato "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi" che è alimentato:
a) dall'importo di cui al comma 5 dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, incrementato dal corrispettivo di quindici ore annue pro-capite di lavoro straordinario negli importi al 31 dicembre 1989;
b) dalle somme stanziate per il compenso incentivante la produttività di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 del 31 maggio 1984;
c) dalle somme stanziate per i progetti finalizzati di cui agli articoli 11 e 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;
d) dalla quota del monte salari annuo relativo a ciascuna amministrazione di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, incrementato di una quota pari allo 0,65% dello stesso monte salari".
- Il testo del comma 13 dell'art. 50 del D.P.R. n. 266/1987 è il seguente:
"13. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, relative al 'fondo di incentivazioné ed alle norme dell'art. 14 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, in ordine alla negoziazione decentrata, il perseguimento degli obiettivi di cui ai commi precedenti sarà finanziato con il fondo di incentivazione costituito dallo 0,80 per cento del monte salari relativo a ciascuna struttura propria del comparto, dal risparmio di una quota di lavoro straordinario non inferiore a cinque ore medie annue nonché da altre risorse relative ai compensi, ai premi o indennità previsti per finalità analoghe".