stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 29 maggio 2019, n. 74

Regolamento relativo all'inserimento della farina di vinaccioli disoleata nell'allegato X, parte II, sezione IV, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (19G00080)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/08/2019
nascondi
vigente al 23/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  21-8-2019

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA

TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, l'articolo 293, comma 1, che dispone che negli impianti produttivi e civili previsti dalla parte quinta del medesimo decreto legislativo, possono essere utilizzati come combustibili esclusivamente i materiali elencati nell'allegato X alla parte quinta, nonché l'articolo 281, comma 5, ai sensi del quale gli allegati alla parte quinta di tale decreto possono essere modificati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Considerato che gli accertamenti condotti in sede di istruttoria tecnica effettuati anche attraverso la valutazione di studi scientifici e ricerche nell'ambito dei requisiti già fissati dalla norma tecnica UNI 11459 del 2016, hanno permesso di definire la sussistenza di requisiti funzionali tali da assicurare che l'uso della farina di vinaccioli disoleata è da ritenersi compatibile sotto il profilo ambientale e di tutela contro l'inquinamento atmosferico;
Considerato che ai sensi dell'allegato X, parte II, sezione 4, punto 1-bis, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la possibilità di utilizzare la farina di vinaccioli come biomassa combustibile è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti dalla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 stesso;
Considerato che la disoleazione dei vinaccioli effettuata mediante il processo descritto dall'articolo 1 del presente decreto può costituire normale pratica industriale ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 6 del Regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13 ottobre 2016, n. 264;
Acquisito il concerto del Ministro della salute reso con nota del 19 settembre 2017;
Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico reso con nota del 24 marzo 2017;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 25 maggio 2017;
Udito il parere interlocutorio reso dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 23 novembre 2017 e il parere definitivo reso nell'adunanza dell'8 febbraio 2018;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota del 13 febbraio 2018, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, con nota del 29 marzo 2018;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche alla Parte V, Allegato X, Parte II, Sezione 4, paragrafi 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. Al paragrafo 1, Sezione 4, Parte II, Allegato X della parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente lettera:
«h-bis) Farina di vinaccioli disoleata, avente le caratteristiche riportate nella tabella seguente, ottenuta dalla disoleazione dei vinaccioli con n-esano per l'estrazione di olio di vinaccioli e da successivo trattamento termico ed eventuali trattamenti meccanici e lavaggi, purché tutti i predetti trattamenti siano effettuati all'interno del medesimo stabilimento; tali requisiti, nel caso di impiego del prodotto al di fuori dello stabilimento stesso di produzione, devono risultare da un sistema di identificazione conforme a quanto stabilito al paragrafo 3.


=====================================================================
| | | Valori | |
| | |minimi/massimi UNI | Metodi di |
| Caratteristica | Unità | 11459:2016 | analisi |
|=====================|==========|===================|==============|
| | % (m di | | |
| | H2O/m | | UNI EN |
| Umidità | totale) | ≤ 15 | 14774-1/2/3 |
+---------------------+----------+-------------------+--------------+
| N-Esano | mg/kg | ≤ 30 | UNI 22609 |
+---------------------+----------+-------------------+--------------+
| Ceneri sul secco | % (m/m) | ≤ 5,9 | UNI EN 14775 |
+---------------------+----------+-------------------+--------------+
| Potere calorifico | | | |
| inferiore sul secco | MJ/kg ss | ≥ 16,5 | UNI EN 14918 |
+---------------------+----------+-------------------+--------------+
| Potere calorifico | | | |
| inferiore sul tal | | | |
|quale (umidità 15%) | MJ/kg tq | ≥ 15,7 | UNI EN 14918 |
+---------------------+----------+-------------------+--------------+
| Solventi organici | | | UNI EN ISO |
| clorurati | | LR | 16035 |
+---------------------+----------+-------------------+--------------+
| LR: il valore misurato, espresso in mg/kg, deve essere minore |
| del Limite di Rilevabilità specifico per il metodo di analisi |
| indicato in colonna |
+-------------------------------------------------------------------+



2. Al paragrafo 3, Sezione 4, Parte II, allegato X della Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell'epigrafe, dopo le parole «lettera f)», sono aggiunte le seguenti: «e lettera h-bis)»;
b) al paragrafo 3.1, dopo le parole «"sansa di oliva disoleata"», sono aggiunte le seguenti: «o la denominazione "farina di vinaccioli disoleata"».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 maggio 2019

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 maggio 2019 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Costa Il Ministro della salute Grillo Il Ministro dello sviluppo economico Di Maio

Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2019 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del

mare, reg. n. 1, foglio n. 2863

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUUE).

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell' attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 293 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96:
«Art. 293 (Combustibili consentiti). - 1. Negli impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo II della parte quinta, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti dall'allegato X alla parte quinta, alle condizioni ivi previste. I materiali e le sostanze elencati nell'allegato X alla parte quinta del presente decreto non possono essere utilizzati come combustibili ai sensi del presente titolo se costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto.
È soggetta alla normativa vigente in materia di rifiuti la combustione di materiali e sostanze che non sono conformi all'allegato X alla parte quinta del presente decreto o che comunque costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto. Agli impianti di cui alla parte I, paragrafo 4, lettere e) ed f), dell'allegato IV alla parte quinta si applicano le prescrizioni del successivo allegato X relative agli impianti disciplinati dal titolo II. Ai combustibili per uso marittimo si applicano le disposizioni dell'art. 295.
(Omissis).».
- La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2008/98/CE del 19 novembre 2008 (relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive), è pubblicata nella G.U.U.E. 22 novembre 2008, n. L 312.
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 (Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2017, n. 38:
«Art. 6 (Utilizzo diretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale). - 1. Ai fini e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, lettera c), non costituiscono normale pratica industriale i processi e le operazioni necessari per rendere le caratteristiche ambientali della sostanza o dell'oggetto idonee a soddisfare, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a non portare a impatti complessivi negativi sull'ambiente, salvo il caso in cui siano effettuate nel medesimo ciclo produttivo, secondo quanto disposto al comma 2.
2. Rientrano, in ogni caso, nella normale pratica industriale le attività e le operazioni che costituiscono parte integrante del ciclo di produzione del residuo, anche se progettate e realizzate allo specifico fine di rendere le caratteristiche ambientali o sanitarie della sostanza o dell'oggetto idonee a consentire e favorire, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a non portare ad impatti complessivi negativi sull'ambiente.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 8. (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata) - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».
- Il testo dell'art. 5 della direttiva 2015/1535 del 9 settembre 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio (che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione), è pubblicata nella G.U.U.E. del 17 settembre 2015, n. L 241.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, modificato dal presente regolamento, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O.