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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1950, n. 1307

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  5-1-1952

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con i regi decreti 12 ottobre 1927, n. 2227; 4 settembre 1930, n. 1312; 10 ottobre 1931, n. 1778; 27 ottobre 1932, n. 2092; 6 dicembre 1934, n. 1315; 5 ottobre 1939, n. 1644; 11 luglio 1941, n. 848; 11 luglio 1942, n. 928; 24 ottobre 1942, n. 1595; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 694 e con decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1948, n. 414;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo Statuto dell'Università di Bologna approvato e modificato con i decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato.
Attuale art. 22. - Il secondo comma è sostituito dal seguente:
L'indicazione scritta del tema, col visto del professore che l'ha approvato, deve depositarsi nella segreteria della Facoltà, almeno sei mesi prima della presentazione della dissertazione. La dissertazione, in doppio esemplare, deve essere consegnata alla segreteria almeno un mese prima di quello fissato per la discussione.
Al titolo V ed all'art. 23 l'Istituto giuridico-politico assume la denominazione di "Istituto giuridico".
L'attuale art. 30, è così modificato:
"L'Istituto è retto da un direttore eletto dal Consiglio della Facoltà di giurisprudenza tra, i professori ordinari della Facoltà medesima, anche fuori ruolo, e da due consiglieri, uno dei quali è il preside della Facoltà, e l'altro è eletto dal Consiglio di Facoltà, anche fra i professori fuori ruolo.
Il direttore ed il consigliere elettivo durano in carica, un triennio e possono essere confermati".
Attuale art. 31. - La parola, "discipline" è sostituita con quella di "materie".
L'attuale art. 32, è sostituito dal seguente:
Presso l'Istituto possono tenersi anche, secondo la opportunità; conferenze ed esercitazioni speciali in altre discipline e segnatamente nelle seguenti:
Diritto del lavoro;
Diritto tributario;
Diritto internazionale privato;
Amministrazione aziendale privata e pubblica;
Ordinamento della proprietà fondiaria;
Arte notarile.
Attuale art. 33. - Il primo comma ed il secondo sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:
1° comma. "Possono iscriversi ai corsi dell'Istituto, in qualità di praticanti i laureati in giurisprudenza".
2° comma. "Gli iscritti non possono eccedere il numero di 30, salvo diversa deliberazione del direttore dell'Istituto".
L'attuale art. 34, è sostituito dal seguente:
"Le tasse annuali di iscrizione e i contributi accessori sono stabiliti da norme interne".
Attuale art. 35. - L'ultimo comma è sostituito dal seguente:
"Il rilascio di tale certificato è soggetto al pagamento di un diritto fisso stabilito da norme interne".
Attuale art. 43. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di:
29 - "Storia e Geografia dell'Asia Orientale".
All'attuale art. 72, è aggiunto il seguente comma:
"L'esame di laurea in scienze geologiche consiste nella discussione di una dissertazione scritta basata sopra un rilevamento geologico originale e di due tesine su argomento geologico, mineralogico, paleontologico e petrografico. La dissertazione di laurea dovrà essere presentata almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'esame di laurea. L'esame di laurea sarà preceduto da un colloquio di cultura generale sulle materie geomineralogiche".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1950

EINAUDI GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1951

Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 62. - FRASCA