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LEGGE 28 dicembre 1902, n. 548

Che autorizza il Governo a ratificare la Convenzione monetaria addizionale colla Svizzera. (002U0548)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/1903 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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vigente al 16/04/2024
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Testo in vigore dal:  25-1-1903

Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a ratificare la Convenzione monetaria addizionale a quella del 6 novembre 1885, sottoscritta a Parigi il 15 novembre 1902, che accorda alla Confederazione Elvetica una coniazione supplementare di monete divisionali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

Di Broglio.

Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.