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REGIO DECRETO 11 dicembre 1902, n. 540

Che modifica il Regolamento 10 luglio 1901, n. 375, sull'emigrazione. (002U0540)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/1903
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  18-1-1903

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE L'ITALIA
Visto il Nostro decreto in data 10 luglio 1901, n. 375, con cui fu approvato il Regolamento per l'esecuzione della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri di concerto coi Ministri dell'Interno, delle Finanze, del Tesoro, di Grazia e Giustizia, della Guerra, della Marina, dell'Agricoltura, Industria e Commercio, e delle Poste e dei Telegrafi; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Agli articoli 27, 39, 43, 48, 58, 59, 60, 61, 75, 170 e 171 del Regolamento 10 luglio 1901, n. 375, sull'emigrazione sono sostituiti i seguenti:

Art. 27. I comitati mandamentali e comunali, dei quali tratta l'articolo 10 della legge, saranno istituiti, o sciolti, con decreto del Commissariato. Essi avranno la loro sede nel municipio o in altro luogo provveduto dal municipio.

Per gli effetti dell'articolo 10 della legge, il giudice conciliatore non è chiamato a far parte del comitato, se non quando manchi il pretore o chi ne fa le veci.

I prefetti delle provincie, nelle quali il movimento dell'emigrazione è di qualche importanza, indicheranno al Commissariato i mandamenti o i comuni in cui sia opportuno istituire un Comitato, e proporranno fra i medici e i ministri del culto le persone più idonee a parteciparvi. Ove la proposta sia approvata dal Commissariato, il Consiglio comunale interessato procederà alla scelta del rappresentante di società operaie ed agricole locali, e il prefetto notificherà a tutti i comuni della provincia la costituzione del Comitato, o dei Comitati, e i nomi dei rispettivi componenti.

Per la nomina di detto rappresentante ciascuna società designerà, dietro invito del sindaco, uno dei propri componenti, ovvero uno ascritto ad altra società operaia o agricola del luogo. Il Consiglio comunale sceglierà una delle persone cosi designate.

L'istituzione del Comitato è obbligatoria nei comuni dove ha sede un rappresentante di vettore.

Non potrà essere istituito più di un Comitato in un comune, anche se questo comprenda più mandamenti. In questo caso il presidente del tribunale designerà il pretore che deve presiedere il Comitato.

Nei comuni capoluoghi di provincia o di circondario il sindaco potrà delegare un consigliere comunale che lo rappresenti nel comitato.

Art. 39. Quando il ministro degli affari esteri ritenga opportuno di facilitare l'opera di missionari a favore di istituti di beneficenza o di patronato per l'emigrazione in paesi transoceanici, potrà richiedere il vettore d'un biglietto gratuito d'andata e ritorno, in prima classe, compreso il vitto, a favore di detti missionari.

Uguale richiesta può fare, su proposta del Commissario generale, per l'invio in paesi transoceanici, o pel richiamo da essi, di membri del Consiglio dell'emigrazione, o di funzionari o delegati speciali del Commissariato, o di delegati del tesoro, o di delegati del Banco di Napoli, a scopo di ispezioni o di informazioni nell'interesse dell'emigrazione o della tutela del risparmio e delle rimesse degli emigrati italiani, in relazione con la legge del 1° febbraio 1901, n. 24.

In ogni caso la richiesta sarà limitata per ciascun vettore a due biglietti d'andata e due di ritorno all'anno. Dei biglietti di cui il Commissariato non si sia valso nell'anno, esso potrà valersi entro il termine di tre anni successivi.

Art. 43. Alla domanda di cui all'articolo precedente si dovranno aggiungere:

a) un certificato della Camera di commercio da cui risulti, secondo i casi, che gli armatori e noleggiatori nazionali, le persone le quali hanno la firma sociale in rappresentanza delle compagnie, o dei consorzi di armatori nazionali e così i mandatari di compagnie armatori e noleggiatori forestieri, come le persone che hanno la firma sociale, se mandataria è una ditta italiana, sono inscritti fra i commercianti;

b) il certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco dal Comune di domicilio dei predetti;

c) il certificato penale di data recente;

d) il certificato di cittadinanza italiana per gli armatori e noleggiatori nazionali e per i mandatari inindicati nella lettera a) del presente articolo.

Gli atti indicati nel precedente e nel presente articolo, fatti all'estero, dovranno essere legalizzati da un Regio agente diplomatico o consolare e dal Regio Ministero degli affari esteri; ed a quelli scritti in lingua straniera, eccettuata la francese, dovrà essere unita la traduzione in lingua italiana, certificata conforme da un Regio rappresentante diplomatico o consolare all'estero, oppure da un interprete riconosciuto da un'Autorità giudiziaria del Regno.

Art. 48. Non possono ottenere patente di vettore di emigranti coloro che nelle operazioni di emigrazione agiscono già per conto altrui come amministratori o come rappresentanti con firma sociale di compagnie di navigazione o di Consorzi di armatori nazionali, ovvero come rappresentanti locali, giusta l'art. 16 della legge, o, infine, come mandatari di compagnie, di armatori o di noleggiatori stranieri.

Più compagnie, armatori o noleggiatori stranieri non possono nominare lo stesso mandatario.

Ferma restando, pei vettori forestieri, la disposizione dell'articolo 13, terzo capoverso, della legge, circa la nomina di un mandatario speciale, i vettori nazionali o forestieri potranno, previa comunicazione al Commissariato, nominare, in ciascuna delle città indicate nell'articolo 9 della legge, un procuratore di nazionalità italiana con facoltà di raccogliere gli emigranti indirizzati dai rappresentanti al porto d'imbarco, di rappresentare essi vettori nelle operazioni di emigrazione presso le autorità locali, esclusa, pei vettori forestieri, la città ove abbia domicilio il rispettivo mandatario, ed esclusa pei vettori nazionali la città ove essi abbiano la sede principale od una sede succursale.

Il procuratore è considerato come un rappresentante del vettore per gli effetti del penultimo capoverso dell'articolo 31 della legge, ed al vettore risale la responsabilità civile di ogni atto del suo procuratore in materia di emigrazione.

Non può la stessa persona accettare procura ai suddetti fini da più vettori.

Ai procuratori sono applicabili le disposizioni contenute nel seguente articolo 58, quanto ai documenti da presentarsi al Commissariato (oltre l'atto di procura), e nell'ultimo capoverso dell'articolo 59, quanto ai casi nei quali può essere negata o revocata la loro nomina.

Art. 58. Per notificare al Commissariato i propri rappresentanti, il vettore di emigranti deve unire alla sua dichiarazione i seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato;

b) un certificato di data recente, rilasciato dal sindaco del Comune di dimora abituale del rappresentante, da cui risulti la buona condotta di lui;

c) un'attestazione rilasciata dal sindaco predetto da cui risulti la professione del rappresentante e la di lui capacità a fare operazioni di emigrazioni;

d) il certificato penale di data recente;

e) tante marche da bollo da L. 1,20 quanti sono i rappresentanti nominati dal vettore, pei quali si richiede l'assenso del Commissariato.

Art. 59. Il Commissariato, sentito il parere del prefetto competente, rilascerà al vettore un certificato, munito di marca da bollo da lire 1,20 del dato assenso per ogni rappresentante. Nel caso di negato assenso comunicherà al vettore copia del relativo decreto.

Il certificato dà facoltà al rappresentante di eseguire operazioni di emigrazione nella circoscrizione assegnatagli dal vettore.

Ogni rappresentante deve, per le operazioni di emigrazione, trattare unicamente o direttamente col vettore da cui dipende, o col mandatario, oppure col procuratore di cui al secondo capoverso del precedente articolo 48.

Le ragioni per negare o revocare l'assenso possono essere fondate tanto sulla precedente condotta del rappresentante nei rapporti con l'emigrazione, quanto sulla di lui capacità e moralità, nonché su circostanze o condizioni locali o di famiglia, le quali suggeriscano la convenienza di tale diniego o revoca nell'interesse degli emigranti.

Art. 80. È vietato di esercitare l'ufficio di rappresentante:

1° Ai minorenni, ai funzionari dello Stato, ai segretari comunali o a chi ne faccia le veci, ai medici condotti, ai maestri comunali, ai ministri del culto;

2° Agli impiegati e dipendenti di un rappresentante;

3° A chiunque faccia parte di un'agenzia di affari, nella quale siano interessate, sotto qualsiasi denominazione, persone escluse dall'ufficio di rappresentante per ragioni indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 59.

Art. 61. Il vettore non può nominare un suo rappresentante nella città ove egli ha la sede principale dei propri affari o nella città ove ha una sede succursale.

Egli non può nominare più di un rappresentante per ogni mandamento giudiziario o per ogni città che comprenda vari mandamenti; ma può istituire un solo rappresentante per più mandamenti, purché siano compresi nella stessa provincia.

Il numero di rappresentanti che i vettori possono istituire in ogni provincia, o in una determinata provincia, potrà essere con R. decreto, sentito il Consiglio dell'emigrazione, limitato ad uno per circondario.

Allo stesso modo e con le stesse formalità potrà essere consentito che in determinate provincie ed anche in un determinato circondario il numero dei rappresentanti sia maggiore di uno per mandamento giudiziario e per vettore.

Il rappresentante dovrà avere la propria sede in un capoluogo di mandamento, o, secondo i casi, di circondario.

È vietato ad un rappresentante di operare nella circoscrizione assegnata ad un altro rappresentante dello stesso vettore, o sotto la dipendenza o come direttore di altri rappresentanti.

Il vettore non può aprire più di un ufficio per le operazioni di emigrazione nelle città ove egli ha la propria sede od una succursale. Nelle città di Genova, Napoli e Palermo potrà aprire un secondo ufficio nelle vicinanze del porto.

Art. 75. Il biglietto d'imbarco può essere pagato dall'emigrante, in tutto od in parte, al rappresentante presso il quale ha contrattato l'imbarco.

Nel porto di partenza l'emigrante, oltre al versamento dell'eventuale complemento del nolo, non sarà tenuto al pagamento di alcun supplemento o diritto di qualsiasi specie.

L'emigrante può sempre rivolgersi, per ottenere il biglietto di imbarco su un determinato piroscafo, al Comitato comunale o mandamentale, il quale lo porrà in relazione diretta col vettore.

L'emigrante non deve alcun compenso al Comitato per l'opera prestatagli.

Il biglietto d'imbarco dà diritto all'emigrante d'essere messo a terra col proprio bagaglio, nel porto di destinazione, a spese del vettore, sul quale incombono altresì le tasse di sbarco che fossero imposte dalle leggi locali.

Art. 170. Il piroscafo nazionale che sia partito da un porto del Regno con emigranti, e sotto l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento, al suo ritorno nel Regno da un porto transoceanico è tenuto a sottostare a tutte le disposizioni stabilite dal regolamento stesso per quanto riguarda le buone condizioni della nave, l'assetto interno ed il trattamento dei passeggieri.

Il medico militare continuerà anche nel viaggio di ritorno ad avere la direzione del servizio sanitario e ad esercitare, a riguardo dei passeggieri nazionali di terza classe, lo speciale ufficio di sorveglianza che gli è conferito dal precedente art. 157.

Il piroscafo straniero che sia partito dal regno nelle suindicate condizioni, quando imbarchi in un porto estero passeggieri diretti ad un porto del regno, potrà uniformarsi alle leggi ed ai regolamenti del luogo di partenza od a quelli della propria bandiera. Però il trattamento dei passeggieri italiani di 3ª classe non potrà essere inferiore, per quanto riguarda il vitto, le norme igieniche, e lo spazio assegnato nei dormitori, a quello prescritto per gli emigranti. Il servizio sanitario da parte del medico militare potrà limitarsi ai passeggieri nazionali, quando il vettore avesse imbarcato per suo conto un altro medico; in caso contrario si estenderà a tutte le persone imbarcate. In entrambi i casi il medico militare continuerà, a riguardo dei passeggieri nazionali di 3ª classe, nello speciale ufficio di sorveglianza.

Prima che i piroscafi sì italiani, che stranieri, intraprendano il viaggio di ritorno, il medico militare curerà che siano operate le lavature e le disinfezioni necessarie, affinchè le cuccette vengano a trovarsi nelle condizioni imposte per le partenze dai porti del regno.

Il vettore, sì nazionale che straniero, il quale rilasci, per mezzo dei propri agenti in paesi posti al di dell'Oceano, biglietti di viaggio ad emigrati italiani che vogliano far ritorno in patria, dovrà precisare, in essi biglietti, il nome del piroscafo e il giorno della partenza. Se la partenza venga, poi, prorogata, il vettore sarà tenuto, qualunque sia la causa del ritardo, a provvedere alle spese di vitto e d'alloggio dell'emigrato giunto al porto d'imbarco, dal giorno della partenza indicato nel biglietto fino al giorno in cui la partenza avvenga, uniformandosi alle norme che saranno in proposito stabilite dal R. ufficiale consolare del luogo.

Nei biglietti di viaggio dovrà pure essere precisato se il passeggiero sarà trasportato al porto italiano di destinazione direttamente, oppure mediante trasbordo, in un porto intermedio straniero o italiano, sopra un altro piroscafo; nel qual caso quest'ultimo dovrà avere tutti i requisiti previsti dal precedente articolo 63; oppure mediante ferrovia dal porto intermedio straniero o italiano a destinazione.

Quando in luogo del medico militare si trovasse a bordo un commissario, giusta l'articolo 32 del presente il commissario stesso continuerà nel suo Regolamento, ufficio di sorveglianza anche durante il viaggio di ritorno.

In esecuzione di quanto dispone l'articolo 32, capoverso 17° della legge, potranno con decreto Reale, su proposta del Ministro degli Affari Esteri, di concerto col Ministro della Marina, sentito il parere del Consiglio di Stato, essere stabilite altre norme e condizioni, cui dovranno sottostare armatori, noleggiatori e capitani di piroscafi, sì nazionali che stranieri, i quali, provvisti oppur no di patente di vettore, trasportino passeggieri italiani di terza classe, o di classe equiparata alla terza, da porti transoceanici ad un qualsiasi porto del regno; e verranno, in tal caso, stabilite le norme per la constatazione delle relative contravvenzioni. Tali disposizioni saranno considerate come facenti parte del presente Regolamento, anche per gli effetti dell'articolo 31, paragrafo 7°, della legge.

Art. 171. L'emigrato italiano che rimpatria su piroscafo nazionale o straniero appartenente ad un vettore, potrà presentare reclamo al medico militare, o al commissario viaggiante, o all'ispettore dell'emigrazione, per danni che abbia subiti all'estero o in corso di viaggio per colpa del vettore o dei suoi agenti.

La Commissione arbitrale del porto d'arrivo nel regno è competente a giudicare colle norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.