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REGIO DECRETO 26 settembre 1904, n. 713

Che approva e contiene il regolamento per la esecuzione della legge 2 aprile 1885 (testo unico), n. 3095, sui porti, spiaggie e fari. (004U0713)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/03/1905 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/02/1919)
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vigente al 18/04/2024
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Testo in vigore dal:  16-3-1905

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 17 e 37 del R. decreto 2 aprile 1885, n. 3095, che approva il testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, con le disposizioni del titolo IV, porti, spiagge e fari della preesistente legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici;
Visto il R. decreto 9 maggio 1901, n. 327, con cui fu approvato il regolamento per la esecuzione della legge 2 aprile 1885 (testo unico), n. 3095, sui porti, spiagge e fari;
Udito il parere del Consiglio dell'industria e del commercio, e del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, per la esecuzione della legge 2 aprile 1885 (testo unico), n. 3095, sui porti, spiagge e fari.

È abrogato il regolamento approvato con R. decreto 9 maggio 1901, n. 327, per la esecuzione della legge medesima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 26 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
TEDESCO.

Visto, Il guardasigilli: RONCHETTI.