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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. 952

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi di Urbino.

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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  11-12-1975

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduto il decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della libera Università degli studi di Urbino, e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

La tabella A, relativa ai posti di professore di ruolo, è modificata nel senso che i posti di professore di ruolo della facoltà di economia e commercio sono aumentati da dodici a quattordici.
La tabella A-bis, relativa ai posti di professore aggregato, è modificata nel senso che i due posti di professore aggregato della facoltà di economia e commercio sono soppressi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE MALFATTI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1975

Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 76