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DECRETO LEGISLATIVO 17 novembre 2008, n. 187

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, concernente attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/12/2008
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  17-12-2008

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale;
Visto l'articolo 20 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (legge comunitaria 2007);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modificazioni al decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 196
1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "L'armatore," sono inserite le seguenti: "il proprietario,";
b) all'articolo 6, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1 -bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possono essere individuate le unità soggette all'obbligo di essere dotate del sistema di identificazione automatica (AIS) e del registratore dei dati di viaggio (VDR) di cui all'allegato II.";
c) all'articolo 10, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le navi nazionali e straniere, individuate nell'allegato II, parte II, che fanno scalo in un porto nazionale, sono dotate del registratore dei dati di viaggio (Voyage Data Recorder - VDR) entro le date rispettivamente stabilite dal citato allegato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possono essere emanate ulteriori disposizioni sulle modalità d'uso dei registratori dei dati di viaggio (VDR) sia per gli armatori che per i comandanti delle navi, in conformità alle disposizioni emanate in sede internazionale.";
d) all'articolo 13:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'armatore, il proprietario, l'agente o il comandante di una nave, di qualsiasi stazza, che trasporta merci pericolose o inquinanti, comunica, al momento della partenza, all'autorità marittima le informazioni di cui all'allegato I, punto 3.";
2) al comma 2, dopo le parole: "L'armatore," sono inserite le seguenti: "il proprietario,";
3) al comma 4, dopo le parole: "L'armatore," sono inserite le seguenti: "il proprietario,";
e) all'articolo 19, comma 2, dopo le parole: "L'armatore," sono inserite le seguenti: "il proprietario,";
f) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:
"Art. 24 (Riservatezza delle informazioni ed ispezioni). - 1. Al fine di tutelare la riservatezza delle informazioni si applica la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. L'amministrazione può emanare ulteriori specifiche direttive alle autorità marittime per garantire la riservatezza delle informazioni trasmesse ai sensi del presente decreto.
3. Con le medesime direttive sono altresì impartite disposizioni per la visita periodica del funzionamento dei sistemi telematici a terra e la loro idoneità a soddisfare i requisiti per la ricezione e la trasmissione, 24 ore su 24, delle informazioni comunicate ai sensi degli articoli 13 e 15.";
g) all'articolo 25:
1) al comma 1 , dopo le parole: "l'agente" sono inserite le seguenti: ", il proprietario";
2) al comma 2, dopo le parole: "il comandante della nave" sono inserite le seguenti: ", il proprietario";
3) al comma 4, dopo le parole: "della nave," sono inserite le seguenti: "il proprietario,";
4) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Quando uno Stato membro comunica l'esistenza di un grave vizio di conformità nel funzionamento del sistema di gestione della sicurezza di una compagnia, l'amministrazione procede alla revoca del documento di conformità e dell'associato certificato di gestione della sicurezza da essa rilasciati.";
h) dopo l'articolo 25, è inserito il seguente:
"Art. 25-bis (Comunicazione delle misure adottate). - 1.
L'autorità marittima che ha adottato le misure di cui agli articoli 16, comma 3, 19, comma 1, e 25, nei confronti di navi di bandiera straniera ne informa senza indugio lo Stato di bandiera ed ogni altro Stato interessato.
2. L'autorità marittima che constata, quando si verifica un incidente in mare di cui all'articolo 19, che la compagnia non è stata in grado di stabilire e mantenere un collegamento con la nave o con le autorità competenti, ne informa lo Stato che ha rilasciato od a nome del quale sono stati rilasciati il documento di conformità ISM ed il certificato di gestione della sicurezza; ";
i) all'articolo 26 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Le amministrazioni competenti danno attuazione agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a normativa vigente.";
l) dopo il punto 2, parte I, dell'allegato II, è inserito il seguente:
"2-bis. Sono esentate dall'obbligo di installare a bordo le apparecchiature di cui all'articolo 6, le navi da passeggeri di stazza lorda inferiore a 150 T., abilitate alla navigazione:
a) nazionale litoranea limitata alle acque tranquille (periodo estivo, ore diurne, visibilità buona, un miglio dalla costa entro i limiti del Circondario marittimo);
b) nazionale locale, limitata ad una distanza di 1 miglio dalla linea di costa, esclusivamente in ore diurne.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Ronchi, Ministro per le politiche europee

Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Frattini, Ministro degli affari esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Scajola, Ministro dello sviluppo economico

Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2005, n. 222.
- La direttiva 2002/59/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 5 agosto 2002, n. L. 208.
L'art. 20 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2008, n. 56, supplemento ordinario, così recita:
"Art. 20 (Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, necessarie al fine di correggere le disposizioni oggetto di procedura di infrazione e di modificare o abrogare le disposizioni comunque in contrasto con gli obblighi comunitari.
2. Il decreto legislativo è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e con la procedura di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4, nonché nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 2 della presente legge.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 4, del citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, così come modificato dal presente decreto:
"Art. 4 (Comunicazione preventiva dell'ingresso nei porti italiani). - 1. L'armatore, il proprietario l'agente o il comandante della nave diretta verso un porto nazionale comunica alla competente autorità marittima le informazioni di cui all'allegato I, punto 1:
a) con almeno 24 ore d'anticipo rispetto al previsto arrivo, se la durata del viaggio è pari o superiore a 24 ore;
b) non oltre il momento in cui la nave esce dal porto di provenienza, se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore;
c) se lo scalo di destinazione non è noto o se lo stesso è aggiornato nel corso del viaggio, nel momento in cui è acquisita l'informazione di cambio della destinazione.
2. Le navi dirette a un porto nazionale, provenienti da un porto extracomunitario che trasportano merci pericolose o inquinanti, sono soggette all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 13.".
- Si riporta il testo dell'art. 6, del citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, così come modificato dal presente decreto:
"Art. 6 (Impiego dei sistemi di identificazione automatica). - 1. Le navi nazionali e le navi di bandiera straniera individuate nell'allegato II, punto 1, che fanno scalo in un porto nazionale, sono dotate di un sistema di identificazione automatica (AIS) rispondente alle norme di funzionamento definite dall'IMO.
1-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possono essere individuate le unità soggette all'obbligo di essere dotate del sistema di identificazione automatica (AIS) e del registratore dei dati di viaggio (VDR) di cui all'allegato II;
2. Le navi dotate di un sistema di identificazione automatica lo mantengono sempre in funzione, tranne nei casi in cui accordi, regole o norme internazionali prevedono la protezione delle informazioni sulla navigazione.
3. L'utilizzo del sistema di identificazione automatica, all'interno delle acque portuali, è soggetto alla disciplina del Comandante del porto, in ragione delle preminenti esigenze di sicurezza (security) delle infrastrutture portuali.".
- Si riporta il testo dell'art. 10, del citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, come modificato dal presente decreto:
"Art. 10 (Registratori dei dati di viaggio). - 1. Le navi nazionali straniere, individuate nell'allegato II, parte II, che fanno scalo in un porto nazionale, sono dotate del registratore dei dati di viaggio (Voyage Data Recorder - VDR) entro le date rispettivamente stabilite dal citato allegato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possono essere emanate ulteriori disposizioni sulle modalità d'uso dei registratori dei dati di viaggio (VDR) sia per gli armatori che per i comandanti delle navi, in conformità alle disposizioni emanate in sede internazionale.
2. Sono esentate dall'obbligo di installare il registratore dei dati di viaggio (VDR) le navi da passeggeri adibite esclusivamente a viaggi nazionali in tratti di mare delle classi B, C e D, come definite all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45.
3. I dati rilevati con un sistema VDR sono messi a disposizione della richiedente amministrazione dello Stato interessato in caso di un'indagine effettuata a seguito di un sinistro avvenuto nelle acque sottoposte alla giurisdizione nazionale. L'amministrazione provvede nel corso dell'indagine ad utilizzare e a debitamente analizzare detti dati nonché a pubblicare i risultati dell'indagine al più presto possibile dopo la sua conclusione.".
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, del citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, come modificato dal presente decreto:
"Art. 13 (Comunicazione delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo). - 1. L'armatore, il proprietario, l'agente o il comandante di una nave, di qualsiasi stazza, che trasporta merci pericolose o inquinanti, comunica, al momento della partenza, all'autorità marittima le informazioni di cui all'allegato 1, punto 3.
2. L'armatore, il proprietario, l'agente o il comandante di una nave che trasporta merci pericolose o inquinanti proveniente da un porto extracomunitario e diretta verso un porto nazionale ovvero un luogo d'ormeggio situato nelle acque territoriali italiane, comunica le informazioni di cui all'allegato I, punto 3, anche all'autorità marittima del primo porto di destinazione o del luogo d'ormeggio, se questa informazione è disponibile al momento della partenza. Se tali informazioni non sono disponibili al momento della partenza, esse sono comunicate non appena è noto il porto di destinazione o il luogo di ormeggio.
3. L'autorità marittima conserva le informazioni di cui all'allegato I, punto 3, per un periodo sufficiente a consentire la loro utilizzazione in caso di incidente in mare e adotta i provvedimenti necessari per fornire immediatamente tali informazioni a richiesta dell'autorità interessata.
4. L'armatore, il proprietario, l'agente o il comandante della nave comunica le informazioni relative al carico di cui all'allegato I, punto 3, all'autorità marittima competente. Le informazioni sono trasmesse, per quanto possibile per via elettronica, nel rispetto della sintassi e delle procedure specificate nell'allegato III.".
- Si riporta il testo dell'art. 19, del citato decreto legislativo 9 agosto 2005, n. 196, così come modificato dal presente decreto:
"Art. 19 (Misure relative agli incidenti in mare). - 1.
Quando si verifica un incidente in mare, ai sensi dell'art. 17, l'autorità marittima competente adotta le misure appropriate, comprese quelle di cui all'allegato IV, in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e internazionali per garantire la sicurezza delle persone e la protezione dell'ambiente marino e costiero.
2. L'armatore, il proprietario, il comandante della nave e il proprietario delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo, collaborano pienamente con le autorità allo scopo di ridurre al minimo le conseguenze di un incidente in mare.
3. Il comandante di una nave, alla quale si applicano le disposizioni del Codice ISM, informa la compagnia di ogni incidente, di cui all'art. 17, che si mette a disposizione delle autorità competenti e fornisce la massima collaborazione.".
- Si riporta il testo dell'art. 25, del citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, come modificato dal presente decreto:
"Art. 25 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il comandante della nave, l'agente, il proprietario o l'armatore che viola gli obblighi previsti dall'art. 4, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquanta a euro trecento.
2. Il comandante della nave, il proprietario o l'armatore che viola l'obbligo previsto dall'art. 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro milletrentatre a euro seimilacentonovantasette, maggiorata, nei confronti dell'armatore, dell'importo di 2,58 euro per ogni tonnellata di stazza lorda della nave.
3 . Il comandante della nave o l'armatore che viola gli obblighi di cui all'art. 10, comma 1, è punito con l'arresto da un mese ad un anno ovvero con l'ammenda da euro cinquecentosedici a euro milletrentadue.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il comandante della nave, il proprietario, l'armatore o un suo rappresentante che non osserva gli obblighi rispettivamente previsti dall'art. 13, commi 1, 2 e 4, dall'art. 17, comma 1, e dall'art. 19 ovvero fornisca false informazioni relative alle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo o a elementi che, se non tempestivamente conosciuti possono creare situazioni di pericolo, è punito con la pena dell'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da euro duemilacinquecentottantadue a euro quindicimilaquattrocentonovantatre.
4-bis. Quando uno Stato membro comunica l'esistenza di un grave vizio di conformità nel funzionamento del sistema di gestione della sicurezza di una compagnia, l'amministrazione procede alla revoca del documento di conformità e dell'associato certificato di gestione della sicurezza da essa rilasciati.".
- Si riporta il testo dell'art. 26, del citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, come modificato dal presente decreto:
"Art. 26 (Disposizioni finanziarie). - 1.
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, per la finanza pubblica.
1-bis. Le amministrazioni competenti danno attuazione agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a normativa vigente.
- Si riporta il testo dell'allegato II, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto.
"Allegato II Prescrizioni applicabili alle apparecchiature di bordo
I. Sistemi di identificazione automatica (AIS).
1. Navi costruite il 1 luglio 2002 o dopo tale data.
Le navi da passeggeri, indipendentemente dalle loro dimensioni, e tutte le navi di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate, costruite dal 1° luglio 2002 in poi, che fanno scalo in un porto di uno Stato membro della Comunità europea, sono soggette all'obbligo di installare a bordo le apparecchiature di cui all'art. 6.
2. Navi costruite prima del 1° luglio 2002.
Le navi da passeggeri, indipendentemente dalle loro dimensioni, e tutte le navi di stazza lorda pari o superiore a 300, costruite prima del 1° luglio 2002, che fanno scalo in un porto di uno Stato membro della Comunità sono soggette all'obbligo di installare a bordo le apparecchiature di cui all'art. 6 secondo il calendario seguente:
a) navi da passeggeri: entro il 1° luglio 2003;
b) navi cisterna: al più tardi al momento della prima visita del materiale di sicurezza effettuata dopo il 1° luglio 2003;
c) navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 50000 tonnellate: entro il 1° luglio 2004;
d) navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 10000 tonnellate ma inferiore a 50000 tonnellate: entro il 1° luglio 2005 ovvero, per quanto riguarda le navi adibite a viaggi internazionali, non oltre la prima visita relativa al certificato di sicurezza dotazioni nave da carico da effettuare dopo il 1° luglio 2004 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2004;
e) navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 3000 tonnellate ma inferiore a 10000 tonnellate: entro il 1° luglio 2006 ovvero, per quanto riguarda le navi adibite a viaggi internazionali, non oltre la prima visita relativa al certificato di sicurezza dotazioni nave da carico da effettuare dopo il 1° luglio 2004 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2004;
f) navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate ma inferiore a 3000 tonnellate: entro il 1° luglio 2007 ovvero, per quanto riguarda le navi adibite a viaggi internazionali, non oltre la prima visita relativa al certificato di sicurezza dotazioni nave da carico da effettuare dopo il 1° luglio 2004 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2004.
"2-bis. Sono esentate dall'obbligo di installare a bordo le apparecchiature di cui all'articolo 6, le navi da passeggeri di stazza lorda inferiore a 150 T., abilitate alla navigazione:
a) nazionale litoranea limitata alle acque tranquille (periodo estivo, ore diurne, visibilità buona, un miglio dalla costa entro i limiti del Circondario marittimo);
b) nazionale locale, limitata ad una distanza di 1 miglio dalla linea di costa, esclusivamente in ore diurne.
II. Registratori dei dati di viaggio (sistemi VDR).
1. Le navi delle seguenti classi che fanno scalo in un porto nazionale sono dotate di un sistema di registrazione dei dati di viaggio conforme agli standard di prestazione della risoluzione A.861(20) dell'IMO e agli standard di prova definiti dalla norma n. 61996 della Commissione elettronica internazionale (IEC):
a) le navi da passeggeri costruite il 1° luglio 2002 o dopo tale data: entro il 5 luglio 2002;
b) le navi da passeggeri ro/ro costruite prima del 1° luglio 2002: al più tardi al momento della prima visita effettuata a partire dal 1° luglio 2002 compreso;
c) le navi da passeggeri diverse dalle ro/ro costruite prima del 1° luglio 2002: entro il 1° gennaio 2004;
d) le navi diverse dalle navi da passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 3000 tonnellate, costruite il 1° luglio 2002 o dopo tale data: entro il 5 luglio 2002.
2. Le navi delle seguenti classi, costruite prima del 1° luglio 2002, che fanno scalo in un porto nazionale sono dotate di un sistema di registrazione dei dati di viaggio conforme ai pertinenti standard dell'IMO:
a) navi da carico di stazza lorda pari o superiore a 20000 tonnellate: non oltre la data fissata dall'IMO o, in assenza di decisione dell'IMO, entro il 1° gennaio 2007;
b) navi da carico di stazza lorda pari o superiore a 3000 tonnellate ma inferiore a 20000 tonnellate: non oltre la data fissata dall'IMO o, in assenza di decisione dell'IMO, entro il 1° gennaio 2008.".