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LEGGE 30 dicembre 1997, n. 458

Interventi urgenti per il potenziamento delle strutture, delle attrezzature e dei servizi dell'Amministrazione della giustizia.

note: Entrata in vigore della legge: 17/1/1998
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  17-1-1998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Al fine di adeguare le strutture necessarie per le esigenze del servizio giudiziario, nei settori civile, penale e penitenziario ed in quello della giustizia minorile, e per attuare gli interventi indispensabili per il potenziamento del sistema informativo, è autorizzata la spesa di lire 78.350 milioni per l'anno 1997, di lire 89.600 milioni per l'anno 1998 e di lire 85.600 milioni per l'anno 1999, da ripartire secondo le disposizioni della presente legge.