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DECRETO LEGISLATIVO 17 novembre 1997, n. 398

Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

note: Entrata in vigore del decreto: 3/12/1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/10/2006)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  3-12-1997

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 17, comma 113, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, che prevede la delega al Governo per la emanazione di uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, semplificando le modalità di svolgimento del concorso medesimo;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 5 agosto 1997;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1997;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art 1.

Concorso

per uditore giudiziario 1. L'articolo 123 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

Art. 1

(Concorso per uditore giudiziario)

2. L'esame consiste:
a) nella prova preliminare, disciplinata dall'articolo 123-bis, per i candidati che non sono in possesso del diploma di specializzazione di cui all'articolo 17, comma 113, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
b) in una prova scritta su ciascuna delle materie indicate nell'articolo 123-bis;
c) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate nell'articolo 123-ter.".
Avvertenza:
Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 5 dicembre 1997 si procederà alla ripubblicazione del testo del presente decreto, corredato delle relative note.