stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 31 dicembre 1882, n. DCCCXXV (825)

Che modifica lo statuto della Società generale per le ferrovie complementari. (8200825R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/02/1883
nascondi
vigente al 28/03/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  22-2-1883

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la deliberazione per modificazioni allo statuto adottata in assemblea generale del 27 aprile 1882 dagli azionisti della società per la costruzione e l'esercizio di ferrovie, tramways ed operazioni finanziarie relative, sedente in Roma col nome di Società generale per le ferrovie complementari;
Visto il regio decreto 20 giugno 1881, n. CCVIII, che approva la costituzione e lo statuto della predetta società;
Visto il titolo VII, libro I del Codice di commercio;
Visti i reali decreti del 30 dicembre 1865, n. 2727 e del 5 settembre 1869, n. 5256;
Udito il Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Ai termini della citata deliberazione sono approvate le seguenti modificazioni allo statuto della Società generale per le ferrovie complementari:

a) Nell'art. 18 alle parole «di uno» sono sostituite le altre «della maggioranza».

b) È soppresso l'articolo 21.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1882.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 15 gennaio 1883

Reg. 126 Atti del Governo a f. 22. Ayres.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Zanardelli.

Berti.