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REGIO DECRETO 24 dicembre 1882, n. DCCCIX (809)

Che approva la banca popolare Segestana sedente in Castellamare al Golfo. (8200809R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/1883
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  6-2-1883

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti gli atti costitutivi e lo statuto della società per le operazioni di credito popolare e di risparmio, anonima per azioni al portatore, col titolo di Banca Popolare Segestana, sedente in Castellamare al Golfo, col capitale nominale di L. 100 mila diviso in 2000 azioni da L. 50 e colla durata di anni 30 decorrendi dalla data del regio decreto di approvazione;
Visto il titolo VII, libro I del codice di commercio;
Udito il consiglio di Stato;

Sulla

proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È autorizzata la società anonima per azioni al portatore denominata Banca Popolare Segestana, sedente in Castellamare al Golfo ed ivi costituitasi con atto pubblico rogato in Palermo dal notaio Gaspare Spinoso in data 13 settembre 1882, ed è approvato il suo statuto qual'è inserto all'atto costitutivo predetto, salve le modificazioni seguenti:

Nell'art. 9 è aggiunto il seguente alinea:

6° La banca s'interdice di far operazioni aleatorie, di borsa, e sulle proprie azioni.

Nell'art. 11 alinea 1° e nell'art. 15 in fine alla parola inalienate è sostituita l'altra inalienabili.

Nell'art. 11 alinea 2° alle parole e potranno essere rieletti dall'assemblea generale degli azionisti è sostituito il capoverso seguente:

«Ogni anno si procederà all'elezione di una metà dei membri del consiglio d'amministrazione, i quali sono sempre rieleggibili; nel primo anno si procede al sorteggio della metà che dev'essere surrogata».

Nell'art. 19 è aggiunto il capoverso seguente:

«L'assemblea delibera a maggioranza di voti:»

All'art. 21 è aggiunto il capoverso seguente:

«Per le deliberazioni riguardanti aumento o riduzione di capitale, modificazioni allo statuto, proroga della durata sociale, tenuta ferma la condizione prescritta nell'art. 20, è necessario che in prima convocazione sia rappresentato almeno un terzo del numero totale delle azioni. Nelle adunanze di seconda convocazione l'assemblea delibera qualunque sia il numero delle azioni rappresentate.