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LEGGE 30 dicembre 1989, n. 424

Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico.

note: Entrata in vigore della legge: 10/1/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/03/2001)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  23-3-2001
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica

hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività del settore turistico nei comuni costieri nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, interessati dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione e di produzione di mucillagini verificatisi nell'anno 1989, sono concessi contributi in conto interessi in forma attualizzata al primo anno di erogazione del finanziamento, per mutui di durata decennale per la ristrutturazione e la riqualificazione delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e per la realizzazione o la ristrutturazione di strutture turistiche, ricreative e sportive comunque di supporto all'offerta turistica che vengano completate entro il 30 giugno 1991.(1)(2) (3) (4) (5)
((6))
2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono le imprese individuali, le società, le cooperative e le società consortili. Possono essere ammesse ai contributi anche le imprese individuali, le società, le cooperative e le società consortili, che gestiscono le attività di cui al comma 1 di proprietà altrui, per le finalità di cui al medesimo comma 1, in possesso di assenso del proprietario debitamente certificato nelle forme di legge.
3. Sono altresì concessi contributi per un ammontare complessivo di lire 30 miliardi ai comuni, alle province ed agli enti pubblici e privati delle località di cui al comma 1 per la ristrutturazione e il completamento di strutture di rilevante interesse culturale strettamente connesse all'attività turistica. Le disponibilità di cui al presente comma sono suddivise tra le regioni interessate con le modalità indicate nel comma 9.
4. Ai finanziamenti concessi per la realizzazione dei programmi di investimento si applica un tasso annuo di interesse comprensivo di ogni spesa e onere accessorio del 40 per cento del tasso di riferimento su contributi in conto interessi erogati dagli istituti di credito o dalle sezioni di credito speciali. L'importo degli investimenti ammissibile non deve essere superiore a lire 2.500 milioni per la realizzazione delle strutture di supporto all'offerta turistica e per la ristrutturazione e la riqualificazione delle strutture ricettive di cui al comma 1 ed a lire 10 miliardi per gli enti di cui al comma 3. I finanziamenti non possono superare il 70 per cento della spesa complessiva per la realizzazione dei programmi di investimento. Sono esclusi dalla concessione del contributo sugli interessi i finanziamenti di importo inferiore a lire 60 milioni.
5. I programmi ammessi ai benefici di cui al presente articolo non possono fruire di finanziamenti o di incentivazioni previsti da altre leggi a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici. Non sono ammessi al finanziamento quei progetti che alla data di presentazione della domanda siano stati realizzati per una quota superiore al 30 per cento.
6. Per le imprese artigiane situate nelle aree previste dal comma 1 e strettamente connesse all'attività turistica, limitatamente alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 1990, il limite del fido massimo della concessione del contributo sugli interessi di cui al settimo comma dell'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1974, n. 713, è raddoppiato. È altresì raddoppiato l'importo massimo ammissibile del contributo in conto interessi di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni.
7. A garanzia dei mutui contratti per il perseguimento delle finalità previste dal presente articolo è costituito un apposito fondo dell'importo complessivo di lire 1 miliardo presso il Ministero del turismo e dello spettacolo da erogarsi a favore dei consorzi e delle cooperative che esercitano la garanzia fidi, operanti nelle regioni di cui al comma 1. I criteri di ripartizione sono determinati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro.
8. Ciascuna delle regioni indicate nel comma 1, sentiti i comuni costieri, predispone un programma per la riqualificazione delle attività ricettive e turistiche e una valutazione di impatto ambientale del programma entro il 28 febbraio 1990. In caso di inadempienza entro il termine sopra indicato il Presidente del Consiglio dei Ministri, o per sua delega il Ministro del turismo e dello spettacolo, provvede direttamente agli adempimenti di cui al presente comma. Nell'ambito delle regioni indicate nel comma 1, è istituita una conferenza di servizi, presieduta dal presidente della giunta regionale, cui partecipano i rappresentanti di tutte le amministrazioni dello Stato competenti in materia, presenti nell'ambito regionale, dei comuni e degli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Il presidente della giunta regionale esamina le domande e i relativi progetti presentati alla regione per le finalità di cui al comma 1, sulla base dei criteri e dei parametri fissati con le modalità indicate nel comma 9. La conferenza, anche nelle more dell'esercizio del controllo sugli atti da parte dei competenti comitati regionali, valuta le domande ed i progetti esecutivi che devono essere compatibili con il programma definito dalla regione e devono essere corredati da una relazione tecnica e si esprime, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali, su di essi entro quindici giorni dalla convocazione, apportando, ove occorrano, le opportune modifiche ai progetti senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi degli enti locali.
La conferenza verifica altresì il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche.
L'approvazione assunta all'unanimità dei componenti la conferenza sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Gli interventi sono approvati, entro il termine fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9, dalle rispettive regioni, ai fini della conseguente erogazione dei contributi, con provvedimento del presidente della giunta regionale.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentiti il Comitato per la difesa del mare Adriatico, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 1989, e le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale del settore turistico, sono individuati, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni di cui al comma 1, le priorità, i parametri, le modalità, le procedure e i termini per la concessione dei benefici previsti, nonché l'ammontare delle quote poste a disposizione di ciascuna regione.
10. Le iniziative per le quali è prevista la realizzazione entro il 30 giugno 1990 sono considerate prioritarie all'interno delle singole tipologie previste dalla presente legge.
11. La quota non utilizzata dalla singola regione nel proprio ambito può essere assegnata ad altra regione per l'erogazione, nel suo ambito, a favore di quei soggetti che abbiano completato le opere entro la data del 30 giugno 1991 indicata nel comma 1.
12. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 235 miliardi per l'anno 1989.

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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 20 maggio 1991, n. 158, ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "È prorogato al 31 dicembre 1991 il termine del 30 giugno 1991 relativo al completamento delle opere previste dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424".
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 1) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1991.
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.C.M. 12 dicembre 1991, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per il completamento delle opere finanziate ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990, già prorogato al 31 dicembre 1991, dall'art. 15, comma 1, della legge 20 maggio 1991, n. 158, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1992".
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.P.C.M. 19 dicembre 1996 (in G.U. 27/12/1996, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per il completamento delle opere finanziate ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990, è prorogato al 31 dicembre 1997".
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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.P.C.M. 20 novembre 1998 (in G.U. 2/12/1998, n. 282) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per il completamento delle opere finanziate ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990, che non siano statenel frattempo revocate, è prorogato al 31 dicembre 1999".
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.P.C.M. 6 dicembre 1999 (in G.U. 14/12/1999, n. 292) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per il completamento delle opere finanziate ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990, che non siano state nel frattempo revocate, è prorogato al 31 dicembre 2000".
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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.P.C.M. 27 febbraio 2001, (in G.U. 8/3/2001, n. 556) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per il completamento delle opere finanziate ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990, che non siano state nel frattempo revocate, è prorogato al 31 dicembre 2001".