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DECRETO LEGISLATIVO 9 agosto 2017, n. 135

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di un'area dell'ex Caserma Reginato sita nel Comune di Udine. (17G00149)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/09/2017
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vigente al 29/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  30-9-2017

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, recante adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, ed in particolare, gli articoli 29 e 30;
Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 della citata legge 31 gennaio 1963, n. 1;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della difesa, dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Trasferimento di beni
1. È trasferito alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il bene individuato nell'allegato A), al presente decreto, consistente in una porzione non utilizzata per finalità governative del compendio denominato «ex Caserma Reginato».
2. La Regione è autorizzata a trasferire all'Azienda pubblica di servizi alla persona «La Quiete», di seguito Asp La Quiete, ente pubblico non economico di livello regionale senza fini di lucro, il bene di cui al comma 1.
3. Il trasferimento di cui ai commi 1 e 2 decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 1963, n. 29.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 1976, n. 57. Si riporta di seguito il testo degli articoli 29 e 30:
«Art. 29. - I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'art. 822 del codice civile, se appartengono alla regione, costituiscono il demanio regionale e sono soggetti al regime previsto dallo stesso codice per i beni del demanio pubblico.
Fanno parte, altresì, del demanio regionale e sono soggetti allo stesso regime: i porti lacuali e fluviali; le opere di navigazione interna di terza e quarta classe; le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e non classificate.
Sono pure soggetti al regime del demanio regionale i diritti reali che spettano alla regione su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati nei precedenti commi o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli cui servono i beni medesimi.
Art. 30. - Fanno parte del patrimonio indisponibile della regione, oltre i beni indicati nell'art. 55 dello statuto, gli edifici destinati a sede di uffici regionali, con i loro arredi, e gli altri beni destinati ad un pubblico servizio regionale.».
- Si riporta il testo dell'art. 65 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia:
«Art. 65. - Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione.».