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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1991, n. 457

Regolamento per la revisione delle corrispondenze postiqualifiche all'estero del personale delle qualifiche funzionali dei ruoli del Ministero degli affari esteri.

note: Entrata in vigore della legge: 12/4/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/1998)
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vigente al 28/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  12-4-1992

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante: "Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente: "Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato";
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, relativa al "Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato";
Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visto l'art. 1 della legge 4 agosto 1989, n. 285, concernente: "Norme specifiche sul servizio diplomatico";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, con il quale sono stati individuati i profili professionali del personale dei Ministeri in attuazione dell'art. 3 della legge n. 312/1980;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1988, con il quale sono state determinate, in applicazione dall'art. 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per il personale del Ministero degli affari esteri le dotazioni organiche delle singole qualifiche funzionali e dei profili professionali relativi a ciascuna qualifica;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1988, riguardante la mobilità del personale del Ministero degli affari esteri appartenente alle qualifiche funzionali;
Vista la delibera resa in data 28 settembre 1988 dalla commissione paritetica, istituita ai sensi dell'art. 10, comma primo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, con la quale il suddetto organo collegiale si è pronunciato in ordine alla corrispondenza tra le qualifiche del precedente ordinamento ed i profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - n. 23900 - 8.312.21.4 del 14 ottobre 1988 con la quale sono state indicate le modalità per l'inquadramento del personale delle amministrazioni dello Stato da effettuarsi nei profili professionali in applicazione dell'art. 4, comma ottavo, della legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto interministeriale 4 ottobre 1977, con il quale, ravvisata la necessità di scomporre i coefficienti di cui all'art. 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in coefficienti parziali e in coefficienti di sede, venivano stabiliti, con decorrenza 1 ottobre 1977, cinque nuovi coefficienti parziali e cinque nuovi coefficienti di sede rispettivamente per i capi delle rappresentanze diplomatiche, per i ministri ed i ministri consiglieri, per il restante personale direttivo, per il personale non direttivo da agente consolare a coadiutore principale e per il restante personale non direttivo;
Visto il parere espresso nelle sedute del 30 marzo 1989 e del 15 marzo 1990 dalla commissione permanente di finanziamento di cui all'art. 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato espressi nelle adunanze generali del 7 febbraio 1991 e del 25 luglio 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 2 agosto 1991;

Sulla

proposta del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente regolamento:

Art. 1

1. Le corrispondenze tra le qualifiche funzionali con i relativi profili professionali ed i posti all'estero sono stabilite in base alla tabella
a) allegata al presente regolamento.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie di cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamento debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 285/1989 (Norme specifiche sul servizio diplomatico) è il seguente:
"Art. 1 (Trattamento economico dei grandi iniziali della carriera diplomatica). - 1. Tenuto conto dell'esigenza di raccordare la normativa generale sul pubblico impiego con gli specifici compiti di direzione e di coordinamento del personale diplomatico nei settori di attività di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e in attesa del provvedimento legislativo di riordinamento dell'assetto organizzativo e degli strumenti operativi dell'Amministrazione degli affari esteri, ai consiglieri di legazione non ancora in possesso dei requisiti di cui all'art. 29, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è attribuito il trattamento economico tabellare corrispondente all'ottanta per cento di quello dei consiglieri di legazione dotati dei suindicati requisiti.
La suddetta percentuale è ridotta al settantacinque per cento per i funzionari diplomatici con il grado di primo segretario di legazione e di segretario di legazione.
2. I funzionari di cui al comma 1 conservano la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di attribuzione del nuovo stipendio.
3. Ai fini della progressione economica nel nuovo stipendio, il suddetto personale viene collocato nella classe o scatto immediatamente inferiore al trattamento spettante ai sensi dei commi 1 e 2, previa temporizzazione della differenza".
- Il D.P.R. n. 1219/1984 concerne l'individuazione dei profili professionali del personale dei Ministeri ed è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 30 ottobre 1985.
- Il testo dell'art. 3 della legge n. 312/1980 è il seguente:
"Art. 3 (Profili professionali). - Ogni qualifica funzionale comprende più profili professionali: questi si fondano sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità, alla sfera di autonomia che comporta, al grado di mobilità ed ai requisiti di accesso alla qualifica.
Dopo il primo inquadramento ai sensi del successivo art. 4 si procederà ad un inquadramento definitivo, con decorrenze corrispondenti a quelle del primo inquadramento, che sarà preceduto dall'inserimento dei profili professionali nelle qualifiche funzionali.
I profili professionali saranno identificati dalla commissione di cui al successivo art. 10, e stabiliti con il procedimento di cui all'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382. La prima identificazione avverrà entro dodici mesi dall'entrata in vigore di questa legge.
Le modifiche successive seguiranno il medesimo procedimento".
- Il D.P.R. n. 266/1987 reca: "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri".
- Il D.P.C.M. 3 marzo 1988, recante: "Determinazione delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero degli affari esteri", è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 dell'8 febbraio 1991.
- Il testo dell'art. 6 della citata legge n. 312/1980 è il seguente:
"Art. 6 (Contingenti di qualifica). - Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, saranno determinate, in attesa della legge di cui al primo comma del precedente art. 5 ed entro la dotazione cumulativa di cui al secondo comma dell'articolo stesso, le dotazioni organiche di ciascuna qualifica e dei profili professionali relativi a ciascuna qualifica in relazione ai fabbisogni funzionali delle varie amministrazioni.
Con gli stessi criteri e procedure si provvederà alle successive variazioni.
Il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e quello delle organizzazioni sindacali si considerano acquisiti se non pervenuti entro trenta giorni dalla loro richiesta".
- Il testo dell'art. 10, comma primo, della citata legge
n. 312/1980 è il seguente:
"Per le operazioni relative all'inquadramento di cui ai precedenti articoli 3 e 4 è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, una commissione paritetica presieduta da un sottosegretario di Stato o per sua delega da un dirigente generale e composta da sei rappresentanti dell'amministrazione statale e da sei rappresentanti dei dipendenti statali designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, la quale dovrà pronunciarsi sull'identificazione concreta dei profili professionali, sulla corrispondenza tra le attuali e le nuove qualifiche di inquadramento ai sensi dell'ottavo comma del predetto art. 4 nonché su ogni altra questione che potrà insorgere e sarà sottoposta al suo esame dalle singole amministrazioni in sede di applicazione degli stessi articoli".
- Il testo dell'art. 4, comma ottavo, della citata legge
n. 312/1980 è il seguente:
"Il personale le cui attribuzioni, in base alla qualifica rivestita, corrispondono a quelle risultanti, per le nuove qualifiche, dai profili professionali di cui al precedente art. 3, è inquadrato della qualifiche medesime, anche in soprannumero. Ove manchi una esatta corrispondenza di mansioni, si ha riguardo, al fini dell'inquadramento, al profilo assimilabile della stessa qualifica".
- Il D.P.R. n. 44/1990 reca: "Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 86".
- Il testo dell'art. 171 del D.P.R. n. 18/1967 è il seguente:
"Art. 171 (Indennità di servizio all'estero). - L'indennità di servizio all'estero non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero ed è ad essi commisurata.
Essa è costituita:
a) dall'indennità base di cui all'allegata tabella 19;
b) dalle maggiorazioni o dalle riduzioni relative ai singoli uffici determinate secondo coefficienti da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la commissione di cui all'art. 172. Qualora ricorrano esigenze particolari possono essere fissati coefficienti differenti per i singoli posti di organico in uno stesso ufficio.
In relazioni alle speciali finalità dell'indennità di servizio all'estero, i coefficienti sono fissati:
1) sulla base del costo della vita e delle sue variazioni risultanti dalle periodiche pubblicazioni statistiche dell'O.N.U., del Fondo monetario internazionale e locali, nonché dalle relazioni dei capi di rappresentanza diplomatica e, in particolari situazioni, dei capi di ufficio consolare, dai rapporti degli ispettori del Ministero e degli uffici all'estero, come pure da ogni altro elemento utile;
2) tenuto conto, tra l'altro:
delle necessità di rappresentanza derivanti dalle funzioni esercitate, con speciale riguardo e determinate esigenze delle singole sedi;
delle particolari condizioni locali, anche in relazione agli eventuali disagi della sede;
del costo degli alloggi, del personale domestico e dei servizi;
del corso dei cambi".