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REGIO DECRETO 13 dicembre 1896, n. CCCCXLII (442)

Portante la sostituzione degli art. 30, 35 e 37 dello statuto organico della cassa di risparmio di Badia Polesine. (9600442R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/1897
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  29-1-1897

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vedute le deliberazioni prese dal consiglio direttivo della cassa di risparmio di Badia Polesine nelle adunanze 2 giugno e 26 novembre 1896 in ordine alla riforma dello statuto organico di quella cassa;
Veduto lo statuto organico della cassa predetta approvato con regio decreto 29 novembre 1891, n. CCCXCIX (parte supplementare);
Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª);
Sentito il consiglio di Stato;

Sopra

la proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Agli art. 30, 35 e 37 dello statuto organico della cassa di risparmio di Badia Polesine, approvato con regio decreto 29 novembre 1891, n. CCCXCIX (parte supplementare), sono sostituiti i seguenti:

«Art. 30. L'amministrazione della cassa è affidata ad un consiglio che si compone del presidente protempore della società operaia e di cinque membri scelti dal consiglio direttivo tanto fra i componenti il consiglio stesso, che fra i soci contribuenti.

Nella prima seduta d'ogni anno il consiglio designa uno dè suoi membri coll'incarico di supplire il presidente in caso di assenza od impedimento di lui, od in forza dell'incompatibilità prevista dall'art. 4 della legge sulle casse di risparmio e dell'art. 11 del relativo regolamento.

Come il patrimonio della cassa è separato da quello della società operaia fondatrice, così l'amministrazione della cassa medesima è distinta da quella della società.»

«Art. 35. Il presidente, ed in caso di assenza od impedimento od in forza dell'incompatibilità prevista dall'art. 4 della legge sulle casse di risparmio, il consigliere designato, in conformità del precedente articolo, rappresenta l'istituto tanto in giudizio che presso i terzi, e cura la piena ed immediata esecuzione delle deliberazioni del consiglio.»

«Art. 37. Il direttore tratta la parte esecutiva degli affari in piena relazione ai deliberati del consiglio ed alle prescrizioni del presente statuto; in unione al presidente o ad un consigliere, firma la corrispondenza, i vaglia cambiari, le girate per la cessione di effetti cambiari, vaglia ed assegni, la quietanza delle cambiali ed ogni altro atto; in unione al cassiere i depositi in conto corrente ed in generale compie o concorre a compiere giusta i regolamenti e le disposizioni del consiglio tutti gli atti che implicano diritti ed obblighi verso la cassa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1896.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 9 gennaio 1897.

Reg 209. Atti del Governo a f. 21. G Cappiello.

Luogo del Sigillo. V Il Guardasigilli G. COSTA.

Guicciardini.