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LEGGE 24 dicembre 1896, n. 548

Che proroga la facoltà concessa al Governo di destinare gli uditori ad esercitare le funzioni di vice-pretore dopo solo sei mesi di compiuto tirocinio. (096U0548)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/01/1897 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))