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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1221

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  30-7-1978

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 1 ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

All'art. 10, relativo alle modalità della tesi di laurea, l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Per la facoltà di scienze l'esame di laurea consiste come al punto 1)".
Art. 29 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche l'insegnamento di storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici è soppresso e sono inclusi i seguenti:
storia dell'Africa e dell'Asia mediterranea;
storia dell'Asia orientale.
All'art. 77, relativo al corso di laurea in matematica, il diciannovesimo comma è abrogato.
All'art. 81, relativo al corso di laurea in scienze naturali, il nono comma è abrogato.
All'art. 83, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, il terzo comma è abrogato.
All'art. 84, relativo al biennio di studi propedeutici per la laurea in ingegneria, al secondo anno l'insegnamento di disegno II è differenziato come segue:
5) a) disegno II - indirizzo civile;
b) disegno II - indirizzo meccanico.
Dopo gli insegnamenti del secondo anno è aggiunto il seguente comma:
"Lo studente sceglie uno dei due esami di disegno II".
L'art. 92, relativo alla propedeuticità degli esami del corso di laurea in farmacia, è modificato nel senso che l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"I tre corsi annuali di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica sono propedeutici il primo rispetto al secondo ed il secondo rispetto al terzo.
Lo studente non può iscriversi al laboratorio del primo corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica se non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica e pertanto non può ottenere la firma di frequenza del suddetto corso.
Lo studente non può iscriversi al laboratorio del terzo corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica se non ha superato l'esame di chimica organica e pertanto non può ottenere la firma di frequenza del suddetto corso".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1978

Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 351