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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1216

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  27-7-1978

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 210 e 211, relativi alla scuola di specializzazione in urologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in urologia

Art. 210. - La durata del corso di specializzazione è fissata in cinque anni. Il numero degli iscritti è stabilito in sedici complessivamente. Per l'iscrizione è richiesto il diploma di laurea in medicina e chirurgia. I candidati dovranno sostenere un esame di ammissione che dimostri la loro preparazione culturale di base e saranno tenuti nel debito conto eventuali titoli preferenziali (esame, voto e tesi di laurea in urologia, eventuali pubblicazioni nella specialità, ecc.) che il candidato riterrà opportuno esibire.
Non sono concesse abbreviazioni di corso.
I trasferimenti da una scuola all'altra saranno disciplinati con norme opportune.
L'insegnamento sarà impartito nell'ambito dell'istituto clinico cui fa capo la scuola.
La frequenza alle lezioni ufficiali dei corsi è obbligatoria come pure quella alle esercitazioni, alle sedute operatorie e nelle corsie. Sarà disciplinata secondo opportuni turni e secondo le necessità e disponibilità della scuola.
La frequenza sarà documentata mediante l'istituzione di un libretto su cui saranno registrate le presenze alle lezioni ed alle esercitazioni.
Su tale libretto dovranno anche essere elencati il tipo ed il numero delle prestazioni che lo specializzando deve aver eseguito al termine del corso.
Art. 211. - Le materie di insegnamento dovranno essere uniformate secondo l'allegato piano di studio.
Al termine di ciascun anno di corso gli specializzandi dovranno sostenere un esame di profitto sulle materie previste dal piano di studio secondo l'allegato programma di esami.
Superati tutti gli esami di profitto previsti dal piano di studi i candidati dovranno sostenere un esame di diploma che consisterà nella discussione di una dissertazione originale scritta. A coloro che abbiano superato tale esame verrà rilasciato il diploma di specialista in urologia.
Insegnamenti Esami
1° Anno:
1) anatomia sistematica e topografica dello apparato urinario e genitale maschile 1) anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile
2) fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile 2) fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile
3) batteriologia in urologia 3) batteriologia in urologia
4) semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato uro-genitale I
2° Anno:
1) semeiotica funzionale e strumentale dello apparato uro-genitale II 1) semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato uro-genitale
2) le nefropatie mediche 2) le nefropatie mediche
3) anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile 3) anatomia chirurgica dell'apparato urinario genitale maschile
4) patologia dell'apparato urinario e genitale maschile I
5) radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile I
3° Anno:
1) patologia dell'apparato urinario e genitale maschile II 1) patologia dell'apparato urinario e genitale maschile
2) radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile II 2) radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile
3) le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia 3) le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia
4) andrologia 4) andrologia
4° Anno:
1) anatomia e istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile 1) anatomia e istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile
2) farmacoterapia delle affezioni uro-genitali 2) farmacoterapia delle affezioni uro-genitali
3) anestesia e trattamento pre e post operatorio del malato urologico 3) anestesia e trattamento pre e post operatorio del malato urologico
4) nefrologia chirurgica 4) nefrologia chirurgica
5) clinica urologica I
6) procedimenti di chirurgia endoscopica I
7) interventi e procedimenti operatori sull'apparato urinario e genitale maschile I
5° Anno:
1) clinica urologica II 1) clinica urologica
2) patologia e clinica urologica infantile 2) patologia e clinica urologica infantile
3) urologia ginecologica 3) urologia ginecologica
4) procedimenti di chirurgia endoscopica II 4) interventi e procedimenti operatori sull'apparato urinario e genitale maschile
5) la chirurgia dell'intestino
6) la chirurgia vascolare


Gli articoli 274, 275 e 276, relativi alla scuola di specializzazione in microbiologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in microbiologia

Art. 274. - La scuola di specializzazione in microbiologia ha lo scopo di allargare e approfondire sul piano scientifico la cultura di coloro che si dedicano allo studio di questa disciplina e di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica.
Sono ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
Il corso ha la durata di quattro anni ed ha luogo presso l'istituto di microbiologia della facoltà di medicina e chirurgia. La scuola è diretta da un professore di ruolo straordinario, ordinario o fuori ruolo di microbiologia della facoltà di medicina e chirurgia.
La durata complessiva del corso di studi non è suscettibile di abbreviazioni.
È contemplato un secondo indirizzo in tecniche microbiologiche al quale sono ammessi i laureati in medicina veterinaria, scienze biologiche, scienze naturali, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche.
Il numero degli iscritti è di sessanta specializzandi per i quattro anni di corso. L'ammissione alla scuola è condizionata al superamento di una prova di esame.
Art. 275. - Il direttore della scuola può nominare un vice direttore che lo coadiuvi e lo supplisca e un segretario.
Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:

I BIENNIO
(comune ai due indirizzi)

1° Anno:
1) batteriologia generale I;
2) tecniche batteriologiche;
3) immunologia generale;
4) genetica dei microrganismi.
2° Anno:
5) batteriologia generale II;
6) antibiotici e chemioterapici;
7) virologia generale;
8) immunologia generale e tecniche immunologiche;
9) dosaggio biologico e analisi statistica.

II BIENNIO
(indirizzo medico)

3° Anno:
10) microrganismi patogeni e malattia;
11) batteriologia speciale I;
12) virologia speciale e tecniche virologiche;
13) micologia medica;
14) epidemiologia delle malattie infettive.
4° Anno:
15) batteriologia speciale II;
16) sierologia;
17) microbiologia degli alimenti;
18) microbiologia dell'ambiente;
19) protozoologia medica.

II BIENNIO
(indirizzo in tecniche microbiologiche)

3° Anno:
10) azione patogena dei microrganismi;
11) tecniche batteriologiche e batteriologia speciale I;
12) micologia generale e tecniche micologiche;
13) tecniche virologiche e virologia speciale;
14) protozoologia.
4° Anno:
15) tecniche batteriologiche e batteriologia speciale II;
16) microbiologia industriale;
17) esame microbiologico degli alimenti;
18) controllo microbiologico degli alimenti;
19) tecniche sierologiche.
Art. 276. - Il direttore può stabilire, per più proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari di conferenze su materie e argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola.
L'esame di diploma consterà di una discussione sopra una tesi scritta. I candidati non riconosciuti idonei, potranno ripresentarsi dopo un altro anno di frequenza alla scuola. A coloro che abbiano superato l'esame finale verrà rilasciato un diploma di specialista in microbiologia o, per i non laureati in medicina e chirurgia, un diploma di specialista in microbiologia con indirizzo tecnico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1978

Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 346