stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 1214

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

nascondi
vigente al 29/03/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  27-7-1978

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 52 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:
linguistica generale;
linguistica applicata;
sociolinguistica;
teoria della letteratura;
geografia umana;
storia del pensiero scientifico;
metodologia didattica.
Art. 53 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne sono aggiunti i seguenti:
geografia umana;
linguistica applicata;
psicolinguistica;
sociolinguistica;
metodologia didattica;
pedagogia sperimentale.
Art. 54 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:
storia del pensiero scientifico;
metodologia didattica;
linguistica generale;
sociolinguistica.
Art. 59 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto il seguente:
immunoematologia.
Lo stesso elenco è modificato nel senso che gli insegnamenti complementari di statistica sanitaria e chirurgia pediatrica mutano rispettivamente la denominazione in quella di:
biometria e statistica medica;
clinica chirurgia pediatrica.
L'art. 77, relativo alla propedeuticità degli esami per la laurea in farmacia, è modificato nel senso che è aggiunto il seguente ultimo comma:
"Gli esami di esercitazioni di chimica farmaceutica tossicologica I, II e III devono essere sostenuti e superati in ordine progressivo".
Dopo l'art. 85, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo, relativo alla propedeuticità degli esami per la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.
Art. 86. - L'esame di chimica farmaceutica I non può essere sostenuto se prima non siano stati superati gli esami di chimica generale ed inorganica e di chimica organica I; l'esame di farmacologia non può essere sostenuto se prima non siano stati superati gli esami di botanica e di fisiologia generale.
L'esame di fisiologia generale non può essere sostenuto se prima non si sia superato l'esame di anatomia umana; l'esame di tecnica e legislazione farmaceutica non può essere sostenuto se prima non siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica e di farmacologia; l'esame di chimica degli alimenti non potrà essere sostenuto se prima non siano stati superati gli esami di chimica organica I e di analisi chimicofarmaceutiche II.
L'esame di chimica biologica non può essere sostenuto se prima non sia stato superato l'esame di chimica organica I.
L'esame di chimica fisica non può essere sostenuto se prima non siano stati superati gli esami di istituzioni di matematiche, di chimica generale ed inorganica e di fisica.
L'esame di laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci non potrà essere sostenuto se prima non saranno stati superati gli esami di chimica organica I e II.
L'esame di analisi chimico-farmaceutiche III non può essere sostenuto se non saranno superati gli esami di analisi chimico-farmaceutiche I e analisi chimicofarmaceutiche II.
L'esame di metodi fisici in chimica organica non può essere sostenuto se prima non saranno stati superati gli esami di chimica organica I e chimica fisica.
L'esame di saggi e dosaggi farmacologici non potrà essere sostenuto se prima non verrà superato l'esame di farmacologia.
Per essere ammesso al corso di analisi chimico-farmaceutiche I lo studente deve aver superato l'esame di chimica generale ed inorganica.
Per essere ammesso ai corsi di analisi chimico-farmaceutiche III, di lab. preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci e di chimica degli alimenti lo studente deve aver superato l'esame di chimica organica I.
L'esame di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche consiste in:
1) un'analisi qualitativa da eseguirsi nel laboratorio di chimica farmaceutica e tossicologica, alla presenza di almeno tre membri della commissione esaminatrice;
2) una prova di riconoscimento e saggi di purezza, qualitativi e quantitativi, di due prodotti farmaceutici, iscritti nella F.U.I., da eseguirsi come sopra;
3) una prova di riconoscimento di droghe, inclusi procedimenti biologici, da eseguirsi nell'istituto di farmacologia alla presenza di almeno tre membri della commissione esaminatrice;
4) preparazione di medicamento, iscritto nella F.U.I., da eseguirsi nell'istituto di chimica farmaceutica alla presenza di almeno tre membri della commissione esaminatrice;
5) discussione sui risultati delle predette prove e su di una dissertazione sperimentale, svolta sopra un argomento scelto dal candidato sul campo delle discipline eseguite durante il corso di studi;
6) prova orale di cultura tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1977

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1978

Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 344