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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. 961

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  18-9-1980

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Articolo unico

Dopo l'art. 218, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

Scuola di perfezionamento in chimica organica e chimica organica industriale

Art. 219. - Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa è istituita una scuola di perfezionamento in chimica organica industriale. Essa ha lo scopo di fornire a laureati una preparazione specializzata nel campo della chimica organica, con particolare riguardo alle sintesi d'interesse industriale e rilascia il relativo diploma di perfezionamento.
La durata della scuola è di due anni e non sono consentite abbreviazioni di corso.
Art. 220. - La scuola è retta da un direttore coadiuvato da un consiglio; il direttore della scuola, professore di ruolo e docente della scuola, è nominato dal rettore, su designazione del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Art. 221. - I docenti della scuola, scelti fra i professori di ruolo, professori incaricati, assistenti e persone di riconosciuta competenza nelle varie materie, vengono nominati dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali su proposta del direttore.
Art. 222. - Alla scuola di perfezionamento vengono ammessi i laureati in chimica o chimica industriale, che ne abbiano fatto domanda, mediante concorso per titoli ed esami. È data facoltà al consiglio della scuola di stabilire, prima dell'inizio di ogni anno accademico, il numero di ammissioni in relazione alla disponibilità di fondi. Tale numero non potrà comunque essere superiore a 18 (diciotto).
Art. 223. - Ciascun insegnamento della scuola può essere svolto da più docenti aventi specifica competenza delle diverse parti del programma.
Art. 224. - Le materie d'insegnamento sono:
1° Anno:
complementi di chimica organica;
chimica di composti di coordinazione;
complementi di chimica fisica;
principi generali dei processi di chimica organica.
2° Anno:
realizzazione industriale di reazioni organiche;
processi catalitici sintetici;
metodologia avanzata in chimica organica.
Art. 225. - Il consiglio della scuola, su proposta del direttore, può istituire corsi di lezioni, conferenze ed esercitazioni affidati a competenti per settori particolari.
Art. 226. - Gli iscritti alla scuola di perfezionamento hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni e di svolgere attività di ricerca presso uno degli istituti chimici della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università.
Al termine di ogni anno di perfezionamento gli iscritti devono superare gli esami relativi ai corsi frequentati per accedere all'anno di corso successivo ovvero all'esame di diploma.
Le commissioni per gli esami vengono nominate dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali su proposta del direttore della scuola.
Art. 227. - Al termine del biennio gli iscritti devono presentare e discutere, dinanzi ad una commissione costituita da sette membri (dei quali almeno quattro scelti fra i docenti della scuola) nominati dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali su proposta del direttore, una dissertazione scritta su un argomento originale nel campo di perfezionamento, concordato con il consiglio della scuola.
Il conferimento del diploma è condizionato dall'esito favorevole di tale discussione.
Art. 228. - La scuola per il suo funzionamento si avvale dei proventi delle tasse degli iscritti e dei fondi messi a disposizione da enti pubblici e privati.
Ha sede presso gli istituti di chimica analitica, chimica fisica, chimica generale, chimica organica e chimica organica industriale della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e può avvalersi anche del personale e delle apparecchiature degli altri istituti chimici della facoltà ed eventualmente di quelle di altri enti pubblici e privati in base a regolari convenzioni.
Art. 229. - Le tasse che gli iscritti devono versare sono fissate come segue:

tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa di iscrizione annuale . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000 soprattassa annuale per esami di profitto. . . . . . . . . . L. 7.000 soprattassa per esame di diploma . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000
Gli iscritti alla scuola di perfezionamento sono tenuti inoltre a pagare i relativi contributi di laboratorio in entità stabilita annualmente dal consiglio di amministrazione dell'Università di Pisa su proposta del senato accademico, sentita la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI VALITUTTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1980

Registro n. 78 Istruzione, foglio n. 37