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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1979, n. 959

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  18-9-1980

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Articolo unico

Dopo l'art. 680 dello statuto dell'Università di Napoli, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

FACOLTÀ DI FARMACIA

Scuola di specializzazione in farmacologia

Art. 681. - Alla facoltà di farmacia è annessa la scuola di specializzazione in farmacologia.
Art. 682. - La scuola rilascia il diploma di specializzazione in farmacologia al termine del corso di studi che ha durata biennale.
Nel secondo anno di corso la scuola si articola in due indirizzi: sperimentale e terapeutico.
Art. 683. - Alla scuola di specializzazione sono ammessi i laureati in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, scienza delle preparazioni alimentari, scienze biologiche, medicina e chirurgia, medicina veterinaria.
L'ammissione alla scuola è condizionata al superamento degli esami di fisiologia generale o umana e di farmacologia o farmacologia e farmacognosia, ove questi non siano stati superati nel corso degli studi universitari.
Art. 684. - Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti:
1° Anno:
1) biometria e statistica;
2) patologia generale;
3) endocrinologia;
4) farmacologia generale;
5) farmacologia cellulare;
6) farmacologia biochimica;
7) tossicologia sperimentale;
8) microbiologia e igiene.
2° Anno:
a) indirizzo sperimentale:
1) radiochimica e radiobiologia;
2) disegno degli esperimenti;
3) studio delle attività farmacologiche;
4) immunochimica;
5) neuropsicofarmacologia;
6) chemioterapia;
7) interazione fra farmaci.
b) indirizzo terapeutico:
1) disegno degli esperimenti;
2) farmacologia nello sviluppo e dell'età avanzata;
3) farmacologia cardiovascolare;
4) farmaci degli stati dismetabolici;
5) neuropsicofarmacologia;
6) chemioterapia antimicrobica, antivirale, antiumorale;
7) interazioni fra farmaci;
8) scienza dell'alimentazione.
Art. 685. - La scuola è organizzata dalla facoltà di farmacia dell'Università di Napoli presso i propri laboratori. I corsi teorici e pratici possono essere integrati da conferenze, seminari e dimostrazioni svolti con la collaborazione di studiosi ed esperti.
La direzione della scuola è affidata ad un docente di ruolo eletto dal consiglio direttivo costituito da cinque docenti nominati dal consiglio di facoltà, per la durata di tre anni, scelti tra i docenti di discipline chimico farmaceutiche (due) e farmacologiche (tre).
Il direttore ed i membri del consiglio sono rieleggibili.
In caso di decadenza, il nuovo membro resta in carica fino alla scadenza del mandato triennale.
Art. 686. - Gli incarichi di insegnamento, anche per un limitato numero di lezioni o esercitazioni, sono conferiti dal rettore su proposta del consiglio direttivo della scuola con l'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
Art. 687. - Le tasse e soprattasse per l'iscrizione alla scuola sono quelle stabilite per la facoltà di farmacia. I contributi a carico degli iscritti dovranno essere fissati annualmente dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio della scuola e verranno resi noti ogni anno con apposito manifesto.
Art. 688. - Il numero massimo di iscritti alla scuola è di quindici per ogni anno di corso.
L'ammissione alla scuola è decisa dal consiglio direttivo sulla base di una valutazione dei titoli e per esami.
La frequenza è obbligatoria sia per i corsi sia per i laboratori.
Art. 689. - La scuola è finanziata con le quote di iscrizione ed attraverso contributi, lasciti e donazioni di enti o di privati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1979

PERTINI VALITUTTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1980

Registro n. 78 Istruzione, foglio n. 39