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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1996, n. 600

Regolamento recante modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811, concernente la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-12-1996
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  11-12-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 4, secondo comma, e 109 del testo unico sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente le nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811;
Ritenuta la necessità di integrare, in relazione alle innovazioni tecnologiche, l'art. 24 del regolamento citato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 ottobre 1996;
Sulla proposta del Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'art. 24 del regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 24. - 1. La distruzione dei biglietti logori o danneggiati, ritirati dalla circolazione, verificati e immessi in apposito locale di sicurezza, viene eseguita, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, alla presenza dei detentori delle relative chiavi nonché, eventualmente, di altri rappresentanti designati dal Ministero del tesoro e dall'Istituto di emissione; nella circostanza viene redatto apposito verbale.
2. Presso le unità di cassa delle filiali della Banca d'Italia, dotate di idonea apparecchiatura, è consentito procedere alla distruzione dei biglietti logori o danneggiati mediante adozione di processi automatici di selezione dei biglietti e contestuale distruzione degli esemplari non riutilizzabili.
3. Nei casi di cui al comma precedente la distruzione dei biglietti avviene sulla base di un analitico procedimento, determinato dalla Banca d'Italia, che prevede il tipo di apparecchiatura impiegata, le modalità, le caratteristiche, i vincoli, anche in tema di sicurezza, e i controlli. Il procedimento è sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero del tesoro.
4. Le filiali della Banca d'Italia inviano quotidianamente, e contestualmente alla chiusura delle operazioni di distruzione dei biglietti, all'ufficio di controllo del Tesoro presso la cassa speciale in Roma un resoconto giornaliero sull'attività svolta.
5. Sull'attività di distruzione dei biglietti l'ufficio di cui al comma precedente può richiedere dati e informazioni. Sullo svolgimento di tale attività, possono essere altresì disposti specifici accertamenti, periodici o straordinari, da parte del Ministero del tesoro. Nel corso delle ispezioni può essere richiesta l'esibizione di ogni atto o documento ritenuti necessari.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1996

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

CIAMPI, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1996

Atti di Governo, registro n. 104, foglio n. 4 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai

sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della

Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato

dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che

con decreto del Presidente della Repubblica, previa

deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta

giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei

decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di

leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di

"regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio

di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.