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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 2011, n. 237

Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio delle professioni di maestro di sci e maestro di snowboard. (12G0045)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/2012
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  7-4-2012

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

con delega allo sport
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3, e 4 e l'allegato B;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'articolo 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008, registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al D.P.C.M. 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;
Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Considerate le competenze attribuite dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 all'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 11, comma 4, del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il quale prevede, in caso di differenze sostanziali, la possibilità che il prestatore di servizi occasionali e temporanei colmi tali differenze attraverso una specifica prova attitudinale;
Visto l'articolo 22 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il quale, in presenza di determinate condizioni, subordina il riconoscimento del titolo professionale abilitante all'esercizio di un'attività professionale conseguito in uno Stato membro dell'Unione Europea, al compimento di una misura compensativa consistente, a scelta del richiedente, in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni;
Considerato che, con decisione del 25 luglio 2000 e del 1° giugno 2001, la Commissione Europea, in seguito a richiesta di deroga presentata da Germania, Francia, Italia e Austria, ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 92/51/CEE del Consiglio per il riconoscimento di determinate formazioni professionali nell'ambito sportivo, ha autorizzato l'Italia ad imporre una prova attitudinale ai candidati che chiedano lo stabilimento o lo svolgimento di una libera prestazione di servizi in Italia, nel caso in cui siano presenti differenze sostanziali tra la loro formazione e quella richiesta nello Stato membro ospitante;
Visto l'articolo 23, comma 3, del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il quale stabilisce che le Autorità competenti, ai fini della prova attitudinale, predispongono un elenco di materie che, in base ad un confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente, non sono contemplate nei titoli di formazione del richiedente;
Vista la nota del Presidente del Collegio nazionale dei maestri di sci italiani in data 26 luglio 2011 attestante l'uniformità su tutto il territorio nazionale delle modalità di accertamento della professionalità necessaria per il rilascio del titolo di maestro di sci e nelle more dell'introduzione, anche nella Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige (nota del 18 luglio 2011) delle prove già applicate nei corsi di formazione professionale nelle restanti regioni e province autonome, denominate eurotest ed eurosecuritè;
Considerata, secondo quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, l'esigenza di definire, con decreto del Sottosegretario di Stato con delega allo Sport, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, con riferimento alle singole professioni, le procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione delle misure compensative di cui agli articoli 11 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
Ritenuto di definire, con riferimento alle professioni di maestro di sci alpino e di maestro di snowboard, le procedure relative all'esecuzione delle misure compensative, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
Sentiti il Collegio Nazionale dei Maestri di Sci italiani e la Federazione italiana sport invernali;
Udito il parere n. 3847/2011 del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 settembre 2011;
Vista la nota prot. USS_SPORT n. 0006068 in data 8 novembre 2011 di comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni


1) Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «decreto legislativo» il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
b) «autorità competente» l'autorità di cui all'articolo 5, lettera a) del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ovvero la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo Sport;
c) «richiedente» il professionista che domanda, ai fini dell'esercizio, in Italia, delle professioni di maestro di sci e maestro di snowboard, il riconoscimento del titolo rilasciato dallo Stato di provenienza attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'accesso o l'esercizio della professione ovvero il prestatore di servizi temporaneo e occasionale nell'ipotesi di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
d) «struttura» il Collegio nazionale dei maestri di sci italiani con il quale l'Ufficio per lo Sport sottoscrive apposita convenzione per lo svolgimento delle prove attitudinali;
e) «Conferenza di servizi» la Conferenza di servizi di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la valutazione dei titoli professionali;
f) «decreto di riconoscimento», il decreto di riconoscimento adottato dal Capo Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.