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LEGGE 30 ottobre 1989, n. 353

Concessione di un contributo volontario al Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura.

note: Entrata in vigore della legge: 7/11/1989
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  7-11-1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. È autorizzata la concessione di un contributo volontario di 30.000 dollari annui per il quinquennio 1989-1993 a favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura.