stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 1992, n. 445

Analisi ed attribuzioni delle funzioni dirigenziali nel Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, individuazione dei relativi incarichi, previsione degli incarichi per i magistrati, previsione dei ruoli organici e disciplina degli incarichi ministeriali, a norma dell'art. 30, comma 4, lettere c), d) ed e), della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

note: Entrata in vigore del decreto: 5/12/1992
nascondi
vigente al 28/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  5-12-1992

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, ed in particolare l'articolo 30, comma 4, lettere c), d) ed e);
ACQUISITO il parere preliminare delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 28 della citata legge n. 395 del 1990;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 1992;
ACQUISITO il parere definitivo delle predette Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1992;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Preposizione alla funzione di Direttore
di ufficio centrale o di ufficio equiparato)
1. Alla funzione di direttore di ufficio centrale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria o di ufficio equiparato sono preposti, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su proposta del Direttore Generale dell'Amministrazione penitenziaria, dirigenti generali dell'Amministrazione penitenziaria e magistrati collocati fuori del ruolo organico della magistratura.
2. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 1 sono conferiti ai dirigenti ed ai magistrati in base alla particolare esperienza ed alla particolare preparazione acquisite nel corso dell'esercizio delle loro precedenti funzioni.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge n. 395/1990, recante l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, è stata modificata dagli articoli 17 e 18 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, recante interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia.
Il comma 1 dell'art. 19 della stessa legge n. 321/1991 ha differito al 31 ottobre 1991 il termine per l'adozione dei decreti legislativi previsti dalla legge n. 395/1990.
Il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 172/1992, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, recante l'istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive, ha ulteriormente differito tale termine al 31 ottobre 1992.
Il testo degli articoli 30, comma 4, lettere c), d) ed e), e 28 della legge n. 395/1990 è il seguente:
Art. 30 (Istituzione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria).
"(Omissis).
4. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'organizzazione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
(Omissis);
c) analisi delle funzioni dirigenziali (attive, ispettive, di consulenza e di studio) e previsione della loro attribuzione, in un quadro complessivo di pari dignità, a dirigenti amministrativi e a magistrati, con la previsione, per i primi, della qualifica di dirigente generale; conseguente individuazione degli incarichi e previsione dei ruoli afferenti alle nuove professionalità poste in evidenza dall'analisi delle funzioni;
d) previsione dell'attribuzione a magistrati degli incarichi per i quali appaia opportuno utilizzare la loro particolare formazione ed esperienza, tenuto conto della natura intrinseca di ciascuna attività ovvero della diretta connessione della stessa con l'esercizio della giurisdizione e con l'ordine giudiziario;
e) disciplina degli incarichi ministeriali e delle condizioni per il conferimento, anche mediante determinazione della loro durata e dei limiti di permanenza al Dipartimento".
"Art. 28 (Emanazione dei decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi previsti dalla presente legge sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro del Tesoro, sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senaato della Repubblica. Tale parere è espresso con le procedure di cui al comma 4 dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400".