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REGIO DECRETO 16 novembre 1885, n. MDCCCCXLVII (1947)

Che modifica il regolamento del collegio Ghislieri di Pavia, approvato col decreto del 18 febbraio 1883, n. MLXXXVI (serie 3ª). (8501947R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/1886
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vigente al 18/04/2024
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Testo in vigore dal:  24-1-1886

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduti gli articoli 13-24 del regolamento del collegio Ghislieri di Pavia, approvato con Nostro decreto 18 febbraio 1883;
Considerata la convenienza d'istituire a favore degli studenti dell'università pavese un assegno per studii di perfezionamento all'estero, di ridurre gli assegni per studii di perfezionamento nelle università del Regno, e di togliere l'obbligo ai vincitori di detti assegni di goderli sotto forma di posto nel collegio Ghislieri;
Sentito il parere della giunta superiore di pubblica istruzione;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo

decretato e decretiamo: Agli articoli 13, 14, 15, 16 e 20 del regolamento del collegio Ghislieri, approvato con Nostro decreto del 18 febbraio 1883, sono sostituiti i seguenti:

Art. 1

Art. 13. Sulle rendite del collegio Ghislieri si conferiscono ogni anno, per mezzo di concorso, quattro premi speciali intitolati «Premi Vittorio Emanuele» sotto forma di assegni per studii di perfezionamento: uno di lire 3000 per compiere i detti studii all'estero, gli altri tre di lire 1000 per compierli nell'interno del Regno.

A questi premi possono aspirare coloro che abbiano compiuto almeno l'ultimo anno di studio e conseguita da non oltre quattro anni la laurea nella regia università di Pavia.

Art. 14. Il concorso viene bandito dal ministero dell'istruzione pubblica colle norme stabilite pei concorsi agli assegni governativi per studii di perfezionamento all'estero e nel Regno.

Art. 15. Alle domande d'ammissione al concorso dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato d'aver compiuto l'ultimo anno di studio e da non più di quattro anni, conseguita la laurea nella regia università di Pavia;

2° giudizio della facoltà, nella quale il concorrente ha fatto i suoi studii, sulla sua speciale attitudine a perfezionarsi in una data disciplina;

3° certificato di buona condotta morale rilasciato dal sindaco del comune, nel quale il concorrente ebbe dimora nell'ultimo triennio;

4° almeno una memoria originale sulla materia nella quale il concorrente intende perfezionarsi, od in una materia affine;

5° tutti quegli altri documenti e lavori, che il concorrente creda possano dimostrare il suo valore e la maturità dei suoi studii.

Per concorrere all'assegno per studii di perfezionamento all'estero è inoltre necessario provare di conoscere a sufficienza la lingua ufficiale del paese, in cui si vogliono compiere gli studii.

Art. 16. Il giudizio sul valore dei titoli presentati dai concorrenti sarà dato dalle commissioni nominate dal ministero dell'istruzione pubblica pei concorsi agli assegni governativi e colle norme seguite per questi.

La designazione dei vincitori del concorso sarà fatta dalla giunta del consiglio superiore di pubblica istruzione.

Art. 20. Il godimento dei singoli assegni dura un anno.

Coloro, che avranno ottenuto un assegno di lire 1000 per studii di perfezionamento nel Regno, dovranno compiere detti studii nell'università di Pavia, o presso quell'istituto, che il ministero, previo parere della giunta del consiglio superiore, designerà a senso dell'articolo 18.

L'articolo 21 è abolito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 16 novembre 1885.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 14 dicembre 1885.

Reg. 146. Atti del Governo a f. 56. Ayres.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli D. TAJANI.

COPPINO.