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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 2019, n. 121

Regolamento recante attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa regolamentare nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. (19G00129)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/11/2019
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vigente al 16/04/2024
Testo in vigore dal:  6-11-2019

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE che ha a sua volta provveduto alla codificazione ed abrogazione della direttiva 90/396/CEE;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed, in particolare, l'articolo 35;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017, ed, in particolare, l'articolo 7, commi 4 e 5;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, recante norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile;
Visto il decreto legislativo 21 febbraio 2019, n. 23, recante attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE;
Visti l'articolo 3 e l'allegato C della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché l'articolo 4 e l'allegato C della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, recante il regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2018;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2019;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per gli affari europei, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto
1. Il presente decreto reca disposizioni regolamentari per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile e per l'adeguamento della normativa regolamentare nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.
2. Le disposizioni del presente decreto nonché quelle della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, come modificata dal decreto legislativo 21 febbraio 2019, n. 23, integrano ed attuano il quadro normativo della disciplina della messa a disposizione del mercato e messa in servizio degli apparecchi, delle condizioni di fornitura del gas, dei requisiti essenziali di sicurezza, della libera circolazione, come stabilita dagli articoli, rispettivamente, 3, 4, 5 e 6 del regolamento (UE) n. 2016/426, nonché nei connessi allegati I e II.
La disciplina degli obblighi degli operatori economici, della conformità degli apparecchi ed accessori, della notifica degli organismi di valutazione della conformità, della vigilanza del mercato dell'Unione, è contenuta nei Capi, rispettivamente, II, III, IV e V del regolamento (UE) n. 2016/426 e nei connessi allegati III, IV e V.
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (G.U.U.E.).

Note all'art. 1:
- La legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 1971, n. 320.
- Il decreto legislativo del 21 febbraio 2019, n. 23 (Attuazione della delega di cui all'art. 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2019, n. 72.
- Il regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 (sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 31 marzo 2016, serie n. L. 81.
- La rubrica dell'art. 3, del regolamento (UE) n. 2016/426 reca: «Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio»;
- La rubrica dell'art. 4 del regolamento (UE) n. 2016/426 reca: «Condizioni di fornitura del gas»;
- La rubrica dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 2016/426 reca: «Requisiti essenziali»;
- La rubrica dell'art. 6 del regolamento (UE) n. 2016/426 reca: «Libera circolazione»;
- La rubrica dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 2016/426 reca: «Requisiti essenziali»;
- La rubrica dell'Allegato II del regolamento (UE) n. 2016/426 reca: «Contenuto delle comunicazioni degli Stati membri sulle condizioni di fornitura del gas»;
- Il Capo II del regolamento (UE) n. 2016/426 è intitolato: «Obblighi degli operatori economici»;
- Il Capo III del regolamento (UE) n. 2016/426 è intitolato: «Conformità di apparecchi e accessori»;
- Il Capo IV del regolamento (UE) n. 2016/426 è intitolato: «Notifica degli organismi di valutazione della conformità»;
- Il Capo V del regolamento (UE) n. 2016/426 è intitolato: «Vigilanza del mercato dell'unione, controllo degli apparecchi e accessori che entrano nel mercato dell'unione e procedura di salvaguardia dell'unione»;
- La rubrica dell'Allegato III del regolamento (UE) n. 2016/426 reca: «Procedura di valutazione della conformità per apparecchi e accessori»;
- La rubrica dell'Allegato IV del regolamento (UE) n. 2016/426 reca: «Iscrizioni»;
- La rubrica dell'Allegato V del regolamento (UE) n. 2016/426 reca: «Dichiarazione UE di conformità n. ...».