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LEGGE 24 luglio 2019, n. 73

Modifiche di termini in materia di obbligo di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico. (19G00082)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/2019
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vigente al 18/04/2024
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Testo in vigore dal:  3-8-2019
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il termine per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 39, comma 1, lettera b), del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, relative all'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, fissato al 1° gennaio 2019 dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, è differito al 1° gennaio 2020.
2. All'articolo 9, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».
N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 2005 è il seguente:
«Art. 39 (Patente nautica). - 1. La patente nautica per unità da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro metri è obbligatoria nei seguenti casi, in relazione alla navigazione effettivamente svolta:
a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o comunque, su moto d'acqua;
b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell' unità sia installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi fuori bordo o se a iniezione diretta, o a 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel, comunque con potenza superiore a 30 kw o a 40,8 cv.
Omissis».
- Il testo dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2018, come modificato dalla presente legge è il seguente:
«3. Le disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, relative all'obbligatorietà della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.».
- Il testo dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n, 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante proroga e definizione di termini, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017, così come modificato dalla presente legge è il seguente:
«Art. 9 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti). - Omissis.
2. L'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 è prorogata al 31 ottobre 2020. Conseguentemente, le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011, sono prorogate al 31 ottobre 2020.
Omissis.».