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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 2019, n. 67

Regolamento per l'attuazione della legge 29 dicembre 2017, n. 226, recante istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio. (19G00073)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/07/2019
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vigente al 18/04/2024
Testo in vigore dal:  23-7-2019

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
Vista la legge 29 dicembre 2017, n. 226, recante «Istituzioni dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, l'articolo 1, commi 815, 816 e 817;
Preso atto dell'istituzione del «Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane» ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 226 del 2017, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato e composto dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o da loro delegati, dal Presidente della Regione Abruzzo, dal sindaco del Comune di Sulmona, dal Presidente del consiglio di amministrazione della «DMC (Destination Management Company) - Terre d'amore in Abruzzo», e da tre personalità di chiara fama della cultura e letteratura latina, esperti della vita e delle opere di Ovidio, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Rilevato che, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 226 del 2017, il Comitato, che «rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2019», «promuove, valorizza e diffonde, in Italia e all'estero, la conoscenza della vita e dell'opera di Ovidio» e «costituisce un Comitato scientifico composto da non più di dieci esperti di chiara fama della cultura e letteratura latina esperti della vita e delle opere di Ovidio, che formula gli indirizzi generali» delle attività celebrative;
Considerato che i compiti del Comitato, disciplinati dall'articolo 2 della legge n. 226 del 2017, riguardano la promozione, la valorizzazione e la diffusione, in Italia e all'estero, della conoscenza della vita e dell'opera di Ovidio, mediante l'adozione delle iniziative indicate dal medesimo articolo 2;
Rilevato altresì, che il Comitato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 226 del 2017, costituisce un Comitato scientifico, composto da non più di dieci personalità di chiara fama della cultura e della letteratura latina, esperti della vita e delle opere di Ovidio, che formula gli indirizzi generali per le iniziative di cui all'articolo 2, sulla cui base il Comitato promotore medesimo redige un programma delle attività, di cui monitora l'attuazione, e individua i soggetti attuatori di ogni specifica attività;
Considerato che, per la realizzazione delle iniziative, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 226 del 2017 e dell'articolo 1, comma 817, della legge n. 145 del 2018, è attribuito al Comitato un contributo straordinario di euro 350.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per complessivi euro 700.000, da impegnare entro l'anno finanziario 2019;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 marzo 2019;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2019;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Compiti e funzioni del Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane
1. Il Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, di seguito denominato «Comitato promotore»:
a) promuove, valorizza e diffonde, in Italia e all'estero, la conoscenza della vita e dell'opera di Ovidio anche attraverso gli interventi e le iniziative di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 2017, n. 226, negli anni 2017, 2018 o 2019, conclusi ovvero di cui è prevista la conclusione entro il 31 dicembre 2019, avvalendosi del contributo straordinario di cui all'articolo 4 della suddetta legge;
b) redige un programma delle attività, ne monitora l'attuazione e individua i soggetti attuatori di ogni specifica attività.
2. Il Comitato promotore è convocato dal suo presidente. La prima seduta ha luogo entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Nella prima seduta sono definite le modalità operative di funzionamento del Comitato stesso. Delle riunioni del Comitato promotore è redatto verbale.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Comitato promotore si avvale di una segreteria tecnica.
4. Il Comitato promotore e la segreteria tecnica hanno sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono nominati i componenti della segreteria tecnica e il coordinatore, scelti nell'ambito del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca. Il Comitato promotore si avvale, per quanto di competenza, del supporto del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per le attività di segreteria amministrativa.
5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 226 del 2017, l'incarico di componente del Comitato promotore è onorifico. Ai componenti del Comitato e della segreteria tecnica non sono riconosciuti compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi spese né emolumenti comunque denominati, fatta eccezione per il rimborso, a domanda, delle sole spese di viaggio per i componenti del Comitato promotore non residenti nella Provincia di Roma, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
6. Ai componenti del Comitato promotore e della segreteria tecnica si applicano, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
7. Il Comitato promotore informa il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo degli interventi e delle iniziative in corso, al fine di promuovere, valorizzare e diffondere all'estero la conoscenza della vita e dell'opera di Ovidio ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 226 del 2017.
8. Il Comitato promotore, sulla base degli indirizzi generali del Comitato scientifico e dell'istruttoria svolta, individua i soggetti attuatori degli interventi e delle iniziative di cui all'articolo 2 della legge n. 226 del 2017, da realizzare avvalendosi del contributo straordinario di cui all'articolo 4 della legge n. 226 del 2017.
9. Il Comitato promotore provvede alla realizzazione di un sito internet istituzionale, anche avvalendosi delle piattaforme informatiche esistenti, a garanzia e tutela di trasparenza e pubblicità delle proprie attività e dei relativi atti anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge n. 226 del 2017.
NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è il seguente:
«Art. 17. Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».
- Il testo dell'articolo 34, comma 2-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia» è il seguente:
«Art. 34 . (L) Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 12; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.
2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01, eseguiti in parziale difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività.
2-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.».
- Il testo dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» è il seguente:
«Art. 1. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
(Omissis).
49. Ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di interessi, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate.
50. I decreti legislativi di cui al comma 49 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
b) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che conferisce l'incarico;
c) disciplinare i criteri di conferimento nonché i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive. I casi di non conferibilità devono essere graduati e regolati in rapporto alla rilevanza delle cariche di carattere politico ricoperte, all'ente di riferimento e al collegamento, anche territoriale, con l'amministrazione che conferisce l'incarico. È escluso in ogni caso, fatta eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico, il conferimento di incarichi dirigenziali a coloro che presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive nel periodo, comunque non inferiore ad un anno, immediatamente precedente al conferimento dell'incarico;
d) comprendere tra gli incarichi oggetto della disciplina:
1) gli incarichi amministrativi di vertice, nonché gli incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;
2) gli incarichi di direttore generale, sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;
3) gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico;
e) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e lo svolgimento di attività, retribuite o no, presso enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l'ente o l'attività professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell'amministrazione;
f) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e l'esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico.».
- Il testo dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» è il seguente:
«Art. 54. Codice di comportamento
1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.
2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione.
3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55-quater, comma 1.
4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice è adottato dall'organo di autogoverno.
5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1.
Al codice di comportamento di cui al presente comma si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione
6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina.
7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi.».
- Il testo dell'articolo 1, commi 815, 816 e 817, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» è il seguente:
"815. Le somme relative al contributo straordinario di cui all'articolo 4 della legge 29 dicembre 2017, n. 226, iscritte in bilancio nell'anno 2018 e non impegnate al termine del medesimo esercizio, possono esserlo in quello successivo. Ai relativi effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 700.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
816. All'articolo 3 della legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
b) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
817. All'articolo 2, comma 1, alinea, della legge 29 dicembre 2017, n. 226, le parole: «2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018 e 2019».".
- Il testo dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 2017, n. 226, recante «Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio» è il seguente:
«Art. 3. Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito il Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, di seguito denominato «Comitato promotore», presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato.
Il Comitato promotore è composto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, o da loro delegati, dal presidente della regione Abruzzo, dal sindaco del comune di Sulmona, dal presidente del consiglio di amministrazione della DMC (Destination Management Company) - Terre d'amore in Abruzzo e da tre personalità di chiara fama della cultura e letteratura latina, esperti della vita e delle opere di Ovidio, nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il Comitato promotore promuove, valorizza e diffonde, in Italia e all'estero, la conoscenza della vita e dell'opera di Ovidio mediante le iniziative di cui all'articolo 2, da realizzare avvalendosi del contributo straordinario di cui all'articolo 4.
3. Il Comitato promotore rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2019. Entro la predetta data, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'invio alle Camere, una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate unitamente al rendiconto sull'utilizzazione dei contributi ricevuti.
4. Il Comitato promotore costituisce un Comitato scientifico, composto da non più di dieci personalità di chiara fama della cultura e della letteratura latina, esperti della vita e delle opere di Ovidio, che formula gli indirizzi generali per le iniziative di cui all'articolo 2.
Sono componenti di diritto del Comitato scientifico i tre esperti nominati ai sensi del comma 1, tra i quali il Comitato stesso elegge il proprio coordinatore.
5. Il Comitato promotore, sulla base degli indirizzi del Comitato scientifico, redige un programma delle attività, ne monitora l'attuazione e individua i soggetti attuatori di ogni specifica attività. A garanzia e tutela di trasparenza e pubblicità, il Comitato promotore provvede altresì, entro il 31 dicembre 2019, a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale la relazione conclusiva, insieme con gli atti e il rendiconto sull'utilizzazione dei contributi ricevuti.
6. Ai componenti dei Comitati di cui al presente articolo non sono riconosciuti compensi o gettoni di presenza comunque denominati. Eventuali costi di funzionamento dei Comitati, inclusi eventuali rimborsi delle spese di missione dei componenti, sono posti a carico del contributo straordinario di cui all'articolo 4.
7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un Comitato di giovani studiosi dell'opera ovidiana, di età inferiore a venticinque anni, denominato «Comitato dei cinquanta ovidiani», selezionati con un apposito bando da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Comitato dei cinquanta ovidiani formula proposte al Comitato promotore ed elegge al proprio interno tre rappresentanti che partecipano ai lavori del Comitato promotore senza diritto di voto. Il Comitato promotore può autorizzare la concessione ai componenti del Comitato dei cinquanta ovidiani di buoni studio per particolari iniziative volte all'approfondimento degli studi sulla vita e l'opera di Ovidio, a valere sul contributo straordinario di cui all'articolo 4.».
- Il testo dell'articolo 2 della citata legge 29 dicembre 2017, n. 226, è il seguente:
«Art. 2. Interventi
1. Lo Stato riconosce meritevoli di finanziamento i progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Ovidio, da realizzare negli anni 2017, 2018 e 2019, attraverso i seguenti interventi:
a) sostegno, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, alle attività didattico-formative e culturali, con particolare riguardo allo sviluppo delle iniziative già in corso, volte a promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza della sua vita e della sua opera;
b) recupero, restauro e riordino del materiale storico e artistico ovidiano, con l'individuazione nella città di Sulmona di una sede idonea a ospitare il «Museo Ovidio», per la collocazione e fruizione del suddetto materiale;
c) recupero edilizio e riorganizzazione dei luoghi legati alla sua vita e alla sua opera, situati sia nella città di Sulmona sia nella Valle Peligna, anche attraverso interventi di potenziamento delle strutture esistenti. Gli interventi di recupero edilizio e riorganizzazione dei luoghi possono comportare minimi aumenti di volumetria, soltanto ove essi risultino strettamente necessari all'adeguamento delle strutture. A tali iniziative è destinata una quota non inferiore al 20 per cento del contributo straordinario di cui all'articolo 4;
d) costituzione di un Parco letterario ovidiano, quale itinerario turistico-culturale;
e) realizzazione di un gemellaggio istituzionale tra la città di Sulmona e la città di Roma, luogo in cui soggiornò a lungo, e prosecuzione del gemellaggio esistente tra la città di Sulmona e la città di Costanza, in Romania, luogo del suo esilio;
f) promozione della ricerca in materia di studi ovidiani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti e la previsione di borse di studio rivolte a studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado;
g) realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità della presente legge.».
- Il testo dell'articolo 4 della citata legge 29 dicembre 2017, n. 226, è il seguente:
«Art. 4. Contributo straordinario
1. Per le iniziative celebrative dei duemila anni dalla morte di Ovidio, di cui alla presente legge, è attribuito al Comitato promotore un contributo straordinario di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. A valere sul predetto contributo straordinario il Comitato promotore provvede altresì alla realizzazione di un proprio sito internet istituzionale.».