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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 2018, n. 22

Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020. (18G00048)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/2018
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vigente al 19/04/2024
Testo in vigore dal:  26-3-2018

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012;
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, ed in particolare, l'articolo 65, paragrafo 1, che stabilisce che l'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali;
Visto il regolamento (CE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
Visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, ed in particolare l'articolo 13 concernente le norme in materia di ammissibilità delle spese relative al Fondo sociale europeo;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, ed in particolare l'articolo 18 concernente le norme in materia di ammissibilità delle spese;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione europea del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
Visti i regolamenti delegati della Commissione per il periodo di programmazione 2014-2020 e, in particolare, il regolamento delegato (UE) n. 480/2014, il regolamento delegato (UE) n. 481/2014 ed il regolamento delegato (UE) n. 1516/2015;
Ritenuta l'importanza di perseguire gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, delle politiche sociali, del rating di legalità delle imprese e delle strategie nazionali e regionali di specializzazione intelligente;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 2017;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 3 agosto 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2017;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole alimentari e forestali;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, il presente decreto definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020, fatto salvo quanto previsto dallo stesso regolamento (UE) n. 1303/2013 e dai regolamenti di seguito elencati:
a) regolamento (UE) n. 1301/2013, il «Regolamento FESR»;
b) regolamento (UE) n. 1304/2013, il «Regolamento FSE»;
c) regolamento (UE) n. 508/2014, il «Regolamento FEAMP»;
d) regolamento (UE) n. 1299/2013, il «Regolamento CTE»;
e) regolamento (UE) n. 1305/2013, il «Regolamento FEASR»;
f) regolamenti delegati della Commissione (UE) n. 480/2014, (UE) n. 481/2014 e (UE) n. 1516/2015, nonché regolamenti di esecuzione della Commissione.
2. Le norme sull'ammissibilità delle spese di cui al presente decreto si applicano anche ai programmi di azione e coesione complementari alla programmazione UE 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed alla delibera Cipe n. 10 del 28 gennaio 2015.
3. Le spese ammissibili, nel caso di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono quelle riconosciute dalla Commissione europea nella relativa decisione di autorizzazione dell'aiuto o, in caso di aiuti esentati dall'obbligo di notifica, quelle previste dai relativi regolamenti di esenzione, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive previste dai regolamenti di cui al comma 1.
4. Le norme in materia di ammissibilità delle spese previste dal presente decreto si applicano anche alle spese relative ad operazioni finanziate nell'ambito dei programmi dell'Obiettivo cooperazione territoriale europea (FESR) sostenute sul territorio nazionale, qualora l'ammissibilità della spesa non sia diversamente disciplinata dagli atti normativi e regolamentari di seguito elencati:
a) il regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione;
b) le regole supplementari definite dagli Stati membri nell'ambito del Comitato di sorveglianza di ciascun Programma di cooperazione territoriale europea.
5. L'Autorità di gestione, designata ai sensi degli articoli 123 e 124 del regolamento (UE) n. 1303/2013 è un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale, o un organismo privato.
6. Sono fatte salve condizioni più restrittive laddove previste nelle misure e azioni dei programmi vigenti.
N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUUE).
Note alle premesse:
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, lettera a) della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
(Omissis).».
Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 298 del 26 ottobre 2012.
Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio» è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 347 del 20 dicembre 2013.
Il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006" è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 347 del 20 dicembre 2013.
Il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 347 del 20 dicembre 2013.
Il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 347 del 20 dicembre 2013.
Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 354 del 28 dicembre 2013.
Il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 149 del 20 maggio 2014.
Il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 347 del 20 dicembre 2013.
Il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 362 del 31 dicembre 2012.
Il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014 , che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 138 del 13 maggio 2014.
Il regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 138 del 13 maggio 2014.

Note all'art. 1:
- Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante «recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio» è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 347 del 20 dicembre 2013.
Il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006" è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 347 del 20 dicembre 2013.
Il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 347 del 20 dicembre 2013.
Il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 149 del 20 maggio 2014.
Il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 347 del 20 dicembre 2013.
Il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 347 del 20 dicembre 2013.
Il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 138 del 13 maggio 2014.
Il regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 138 del 13 maggio 2014.
Il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 12 del 17 gennaio 2015.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):
«242. Il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento (SIE) dell'Unione europea 2014/2020, inseriti nell'ambito della programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato 2014/2020 siglato con le autorità dell'Unione europea. Al fine di massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari di cui al presente comma, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci.».
- La delibera Cipe n. 10 del 28 gennaio 2015 (Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio.
Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2015.
- Si riporta il testo dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFEU):
«Art. 107. - 1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato interno:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.».