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DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 dicembre 1916, n. 1867

Col quale sono concessi compensi e indennità ai sindacatori ed agli amministratori sequestratari delle aziende commerciali in cui siano interessati sudditi nemici. (016U1867)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/12/1918)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  24-1-1917

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro dell'industria, commercia e lavoro, di concerto col presidente del Consiglio, coi ministri delle colonie, dell'interno, e di grazia e giustizia e dei culti, e delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Qualora concorrano speciali motivi, inerenti all'entità e gravità del lavoro da compiere, i prefetti, di concerto con gli intendenti di finanza, possono assegnare ai funzionari incaricati del sindacato a termini dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1916, n. 961, una indennità a carico dell'azienda.