stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 2019, n. 171

Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante: «Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6, della legge 31 marzo 2000, n. 78». (20G00008)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/02/2020
nascondi
vigente al 28/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  15-2-2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78 e, in particolare, l'articolo 6;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e in particolare l'articolo 3, comma 4, lettera b);
Ritenuto necessario apportare al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, le modifiche volte a migliorare i livelli di efficienza ed efficacia delle articolazioni periferiche attraverso soluzioni organizzative ispirate a criteri di flessibilità e correlate alle specifiche esigenze operative e di contesto dei territori di riferimento;
Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2019;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 luglio 2019;
Acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2019;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
22 marzo 2001, n. 208
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 2:
1) Al comma 1, lettera a), n. 2), dopo la parola: «commissariati» è inserita la seguente: «distaccati»;
2) Al comma 1, lettera a), il numero 3 è sostituito dal seguente:
«3. Distretti, commissariati sezionali di pubblica sicurezza e posti di polizia, istituiti alle dipendenze delle questure, o, nel caso dei posti di polizia, anche dei commissariati sezionali di pubblica sicurezza e dei distretti, per le esigenze di controllo del territorio e per lo svolgimento di altri compiti istituzionali, anche di carattere temporaneo;»;
3) Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3 è inserito il seguente:
«3-bis. sezioni investigative periferiche con competenza territoriale interregionale o interprovinciale, istituite alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza per le attività di contrasto della criminalità organizzata, con specifico riferimento ai delitti indicati all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;»;
4) Al comma 1, lettera b), n. 3, prima delle parole «strutture sanitarie» sono inserite le seguenti: «uffici di coordinamento sanitario, centri sanitari polifunzionali ed altre»;
5) Al comma 1, lettera b), il numero 4 è sostituito dal seguente:
«4. centri interregionali o regionali di polizia scientifica, anche con funzioni di coordinamento territoriale dei centri provinciali di polizia scientifica e delle sezioni di polizia scientifica, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza;»;
6) Al comma 1, lettera b), numero 5, le parole da: «zone telecomunicazioni» fino a: «centri motorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «centri per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, centri elettronici ed informatici, centri logistici di raccolta di materiali e mezzi, centri motorizzazione e centri infrastrutture,»;
7) Il comma 2-bis è abrogato;
b) all'articolo 3:
1) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le questure sono ordinate in:
a) ufficio di gabinetto del questore, per l'esercizio delle funzioni di supporto al Questore - Autorità provinciale di pubblica sicurezza, per la pianificazione, l'organizzazione ed il coordinamento dei servizi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica in ambito provinciale, nonché per la cura delle relazioni esterne e del cerimoniale;
b) ufficio polizia anticrimine, per l'applicazione delle misure di prevenzione di competenza del Questore - Autorità provinciale di pubblica sicurezza e per l'esercizio del potere di proposta delle misure di prevenzione di competenza dell'autorità giudiziaria, nonché per l'elaborazione delle linee di intervento anticrimine a favore degli uffici investigativi della Polizia di Stato in ambito provinciale, con particolare riguardo all'analisi dei fenomeni criminosi, alle vittime, alle persone vulnerabili e al contrasto della violenza di genere;
c) ufficio polizia amministrativa e di sicurezza, per le attività di prevenzione delle possibili turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica, attraverso il controllo effettuato con il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione di pubblica sicurezza di competenza del Questore, per la predisposizione di contributi informativi ai fini della concessione delle autorizzazioni previste dalla medesima legislazione di competenza del Prefetto e del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, nonché per la verifica sul rispetto degli obblighi di legge nell'esercizio delle attività autorizzate a mente della predetta legislazione;
d) Squadra mobile, per lo svolgimento delle attività investigative - di iniziativa o su delega dell'autorità giudiziaria - in materia di criminalità comune e organizzata, per la repressione dei reati in ambito provinciale, per la ricerca e la cattura dei latitanti, fatte salve le attribuzioni delle sezioni investigative periferiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 3-bis;
e) DIGOS (Ufficio per le investigazioni generali e le Operazioni Speciali-DIGOS), per l'analisi ed il monitoraggio dei fenomeni socio-economici, occupazionali e del tifo organizzato rilevanti per l'ordine pubblico e per la sicurezza pubblica e per le attività di informazione, prevenzione e contrasto in materia di eversione dell'ordine democratico e di terrorismo nazionale e internazionale;
f) Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, per l'attuazione delle linee strategiche individuate dal Questore - Autorità provinciale di pubblica sicurezza in materia di controllo del territorio e prevenzione generale, per la gestione della sala operativa e per il coordinamento delle eventuali unità specialistiche, dei servizi di pronto intervento e soccorso pubblico, nonché per la ricezione delle denunce;
g) ufficio immigrazione, per le attività riguardanti l'ingresso, il soggiorno ed il respingimento degli stranieri, nonché per i contributi informativi relativi all'espulsione, al riconoscimento della protezione internazionale e dello status di apolide, al conferimento della cittadinanza, nonché all'allontanamento dei cittadini dell'Unione europea;
h) uno o più uffici per l'assolvimento delle seguenti attribuzioni:
1. gestione delle risorse umane, con i conseguenti adempimenti in materia di stato giuridico e matricolare, mobilità, progressione in carriera, procedimenti premiali e disciplinari, riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, aggiornamento professionale, procedure concorsuali, contenzioso e per le attività connesse alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
2. per le funzioni logistiche e telematiche, compresi l'archivio e la gestione automatizzata delle informazioni di polizia, riguardanti i settori delle infrastrutture, degli impianti tecnici, delle telecomunicazioni ed informatica, della motorizzazione, del vestiario, dell'equipaggiamento, del casermaggio e dell'armamento;
3. per le attività amministrativo-contabili riguardanti il trattamento economico, pensionistico, previdenziale e assicurativo del personale, l'assolvimento delle funzioni relative al servizio di cassa, la gestione del fondo scorta, la tenuta delle scritture contabili e la liquidazione delle spese previste dalla normativa vigente;
i) ufficio sanitario provinciale, per le attività di assistenza sanitaria e psicologica nei confronti del personale, nonché per quelle medico-legali, di medicina preventiva e del lavoro, di tutela e promozione della salute nei luoghi di lavoro.»;
2) Il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Salvo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 3, alle questure sono preposti, con le funzioni di questore, dirigenti superiori della Polizia di Stato e sono assegnati:
a) primi dirigenti della Polizia di Stato per l'espletamento delle funzioni vicarie;
b) preferibilmente funzionari con qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato ovvero di vice questore o di vice questore aggiunto della Polizia di Stato per la preposizione all'ufficio di gabinetto, all'ufficio polizia anticrimine e all'ufficio polizia amministrativa e di sicurezza, in considerazione delle esigenze operative e funzionali di ciascuna provincia.»;
3) Il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il dirigente assegnato per l'espletamento delle funzioni vicarie sovrintende alle articolazioni di cui al comma 2, lettera h), svolge attività di controllo interno e può essere, altresì, delegato alla sovrintendenza di determinati uffici, servizi o attività.»;
4) Il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettera b), con decreto del Ministro dell'interno, tenuto conto dei livelli di responsabilità correlati alla qualifica ricoperta e sulla base delle esigenze funzionali ed operative di ciascun contesto territoriale, sono individuati, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche, i posti da conferire ai funzionari con qualifica da vice questore aggiunto a primo dirigente della carriera dei funzionari di Polizia e qualifiche corrispondenti della carriera dei funzionari tecnici e dei medici di Polizia nell'ambito degli uffici di cui al comma 2).»;
5) Il comma 6 è abrogato;
6) Il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Con le modalità di cui all'articolo 3-bis, comma 4, si provvede anche per i distretti, uffici dirigenziali di decentramento delle attività delle questure, nei capoluoghi in cui ve ne sia assoluta necessità, per i commissariati distaccati e sezionali di pubblica sicurezza e per gli altri uffici dipendenti dalle questure.»;
c) Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Ordinamento delle questure di sedi di particolare rilevanza). - 1. Le questure delle città metropolitane e di quelle ad esse assimilate di cui alla Tabella A e le otto questure dei capoluoghi di provincia o di regione di cui alla Tabella B, che sono entrambe parte integrante del presente regolamento, hanno un ordinamento differenziato, individuato ai sensi del comma 4.
2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, in considerazione dell'evoluzione delle esigenze operative e funzionali di ciascun territorio, può modificare l'individuazione delle questure di cui alla Tabella B, il cui numero non può in ogni caso essere superiore ad otto, previo rilevamento di indicatori specifici, avvalendosi, ove ritenuto opportuno, dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).
3. Alle questure di cui al comma 1, in quanto sedi di particolare rilevanza, sono preposti, con funzioni di questore, dirigenti generali di pubblica sicurezza, nell'ambito della relativa dotazione organica.
4. Per le questure di cui al comma 1, al fine di far fronte alle esigenze funzionali ed operative che richiedono un ordinamento differenziato, si provvede con le modalità di cui all'articolo 3, comma 5. Con il medesimo decreto, il Ministro dell'interno può prevedere che la direzione degli uffici per la trattazione degli affari amministrativo-contabili è affidata a dirigenti di seconda fascia dell'area 1 dell'amministrazione civile dell'interno.
All'ordinamento generale degli uffici, alle disposizioni generali per assicurarne il buon andamento ed all'assegnazione delle risorse, provvede, con proprio decreto, il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, a norma dell'art. 9, tenuto conto delle attribuzioni dei dirigenti.»;
d) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Uffici per il supporto tecnico-logistico sul territorio). - 1. Il supporto tecnico-logistico sul territorio è svolto, nei settori di rispettiva competenza, dai seguenti uffici, dipendenti dalla Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza:
a) centri per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
b) centri elettronici ed informatici;
c) centri logistici di raccolta di materiali e mezzi;
d) centri motorizzazione;
e) centri infrastrutture.
2. Gli uffici di cui al comma 1 forniscono alla Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza i dati per il monitoraggio e l'individuazione del fabbisogno dei beni mobili, immobili e strumentali delle articolazioni periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, nonché per la pianificazione e la programmazione degli acquisti e dei lavori e per la successiva conservazione, assegnazione, distribuzione e gestione dei beni nei settori di competenza.»;
e) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Uffici di coordinamento sanitario). - 1. Gli uffici di coordinamento sanitario, istituiti alle dirette dipendenze della Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della pubblica sicurezza presso i capoluoghi di regione e di provincia di cui all'allegata Tabella C, che ne determina la competenza territoriale ed è parte integrante del presente decreto, svolgono funzioni in materia di pianificazione della gestione delle risorse umane e strumentali e di coordinamento delle attività delle strutture sanitarie periferiche.
2. Agli uffici di coordinamento sanitario sono preposti dirigenti superiori medici della Polizia di Stato, nell'ambito della relativa dotazione organica.
3. Alla sistemazione logistica degli uffici di cui al comma 1 provvedono gli uffici sanitari provinciali.»;
f) Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
«Art. 7-bis (Centri sanitari polifunzionali). - 1. I centri sanitari polifunzionali, istituiti per lo svolgimento delle attività diagnostiche, anche di carattere specialistico, finalizzate alla valutazione dell'idoneità al servizio ed alla promozione della salute del personale, statistico-epidemiologiche e agli accertamenti strumentali per la valutazione della salubrità dei luoghi di lavoro, sono posti alle dirette dipendenze degli uffici di coordinamento sanitario competenti per il territorio ove essi hanno sede.»;
g) Dopo l'articolo 7-bis è inserito il seguente:
«Art. 7-ter (Costituzione ed ordinamento degli Uffici per il supporto tecnico-logistico sul territorio, degli Uffici di coordinamento sanitario e dei Centri Sanitari Polifunzionali). - 1.
Alla costituzione ed all'ordinamento degli uffici di cui agli articoli 6, 7 e 7-bis, alla definizione dei loro compiti, con le relative dipendenze gerarchiche e funzionali, all'individuazione della sede, nonché della relativa dotazione organica di personale e di mezzi si provvede con i decreti di cui agli articoli 8 e 9, adottati secondo le rispettive competenze.»;
h) L'articolo 10 è abrogato.
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 6, commi 1 e 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia»:
«Art. 6 (Disposizioni per l'Amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attività delle Forze di polizia e delle Forze armate). - 1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è determinata la struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'art. 31, primo comma, numeri da 2) a 9), della legge 1º aprile 1981, n. 121, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche complessive del personale, osservando i seguenti criteri:
a) Economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
b) Articolazione degli uffici per funzioni omogenee, anche attraverso la diversificazione fra strutture con funzioni finali e quelle con funzioni strumentali o di supporto;
c) Ripartizione a livello centrale e periferico delle funzioni di direzione e controllo, con riferimento alla funzione di cui all'art. 4, numero 3), della legge 1º aprile 1981, n. 121, secondo coerenti linee di dipendenza gerarchica o funzionale;
d) Flessibilità organizzativa, da conseguire anche con atti amministrativi.
2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede le corrispondenze tra le denominazioni degli uffici, reparti e istituti individuati e quelle previgenti, nonché l'abrogazione, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari, delle disposizioni degli articoli 31 e 34 della legge 1º aprile 1981, n. 121.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 («Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia») è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 158 del 10 giugno 1982 - Supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 («Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica») è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 158 del 10 giugno 1982 - Supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 («Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato») è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 158 del 10 giugno 1982 - Supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 271 del 20 novembre 2000 - Supplemento ordinario n. 190.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»:
«Art. 3. (Disposizioni comuni per la Polizia di Stato).- (Omissis).
4. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente Capo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto: (Omissis).
(Omissis).
b) Con regolamento di cui all'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, con specifico riferimento alla revisione delle funzioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, anche in attuazione dell'art. 18, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 2016, n. 177.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2001, n. 128, come modificato dal presente regolamento:
«Art. 2 (Articolazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza). - 1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39, l'amministrazione della pubblica sicurezza si articola sul territorio nei seguenti uffici:
a) Uffici con funzioni finali:
1. questure, uffici territoriali provinciali per l'esercizio, nella provincia, delle funzioni del questore e per l'assolvimento, nel medesimo territorio, dei compiti istituzionali della Polizia di Stato;
2. commissariati distaccati di pubblica sicurezza, direttamente dipendenti dalle questure, istituiti, ove effettive esigenze lo richiedano, per l'esercizio, da parte di funzionari di pubblica sicurezza, delle funzioni dell'autorità locale di pubblica sicurezza e per l'assolvimento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato non devoluti alla competenza di altri uffici;
3. distretti, commissariati sezionali di pubblica sicurezza e posti di polizia, istituiti alle dipendenze delle questure, o, nel caso dei posti di polizia, anche dei commissariati sezionali di pubblica sicurezza e dei distretti, per le esigenze di controllo del territorio e per lo svolgimento di altri compiti istituzionali, anche di carattere temporaneo;
3-bis. sezioni investigative periferiche con competenza territoriale interregionale o interprovinciale, istituite alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza per le attività di contrasto della criminalità organizzata, con specifico riferimento ai delitti indicati all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
4. ispettorati ed uffici speciali di pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi gli speciali compiti di cui all'art. 5;
5. uffici periferici, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e di polizia di frontiera;
6. reparti mobili, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza per i compiti di cui all'art. 33 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
7. reparti, centri o nuclei istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza o delle questure, per particolari attività operative che richiedono l'impiego di personale specificamente addestrato, l'ausilio di mezzi speciali o di animali;
b) Uffici centri e istituti con funzioni strumentali e di supporto:
1. Istituto superiore di polizia;
2. Istituti di istruzione, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, per le esigenze di istruzione, addestramento, aggiornamento e perfezionamento del personale.
3. uffici di coordinamento sanitario, centri sanitari polifunzionali ed altre strutture sanitarie presso gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione, alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza o degli uffici o reparti in cui sono istituite, in relazione alle competenze funzionali loro attribuite;
4. centri interregionali o regionali di polizia scientifica, anche con funzioni di coordinamento territoriale dei centri provinciali di polizia scientifica e delle sezioni di polizia scientifica, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza;
5. centri per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, centri elettronici ed informatici, centri logistici di raccolta di materiali e mezzi, centri motorizzazione e centri infrastrutture, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, e ogni altro ufficio, centro o magazzino posto alle dipendenze dell'ufficio o reparto presso cui sono istituiti, per le esigenze logistiche, strumentali e di supporto della Polizia di Stato e per quelle tecniche del Ministero dell'interno;
2. Oltre alle attività di direzione unitaria e coordinamento generale assicurate dal dipartimento della pubblica sicurezza, per specifiche attività di polizia investigativa, giudiziaria e di pubblica sicurezza possono essere stabilite, con provvedimento del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in attuazione delle direttive del Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza, forme di coordinamento anche regionale e interregionale degli uffici o reparti di cui al comma 1.
2-bis. (Abrogato).
2-ter. All'espletamento delle funzioni ispettive e di controllo sull'attività svolta dagli uffici centrali e periferici dell'amministrazione della pubblica sicurezza, nonché alle funzioni di vigilanza di cui all'art. 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nelle aree individuate con il decreto previsto dal medesimo art. , provvede l'ufficio centrale ispettivo del Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché, relativamente alle funzioni ispettive e di controllo per il personale dipendente, ciascun ufficio di livello dirigenziale e, per le funzioni di vigilanza di cui al citato decreto legislativo n. 81 del 2008, il personale medico e tecnico designato anche a livello decentrato.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, come modificato dal presente regolamento:
«Art. 3 (Ordinamento delle questure e degli uffici dipendenti). - 1. Le questure sono organi periferici del Ministero dell'interno per l'espletamento, nella provincia, delle funzioni di cui all'art. 32 della legge 1° aprile 1981 n. 121, delle altre funzioni previste da disposizioni di legge o di regolamento e per l'assolvimento, nel medesimo territorio, dei compiti istituzionali della Polizia di Stato.
2. Le questure sono ordinate in:
a) ufficio di gabinetto del questore, per l'esercizio delle funzioni di supporto al Questore - Autorità provinciale di pubblica sicurezza, per la pianificazione, l'organizzazione ed il coordinamento dei servizi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica in ambito provinciale, nonché per la cura delle relazioni esterne e del cerimoniale;
b) ufficio polizia anticrimine, per l'applicazione delle misure di prevenzione di competenza del Questore - Autorità provinciale di pubblica sicurezza e per l'esercizio del potere di proposta delle misure di prevenzione di competenza dell'autorità giudiziaria, nonché per l'elaborazione delle linee di intervento anticrimine a favore degli uffici investigativi della Polizia di Stato in ambito provinciale, con particolare riguardo all'analisi dei fenomeni criminosi, alle vittime, alle persone vulnerabili e al contrasto della violenza di genere;
c) ufficio polizia amministrativa e di sicurezza, per le attività di prevenzione delle possibili turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica, attraverso il controllo effettuato con il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione di pubblica sicurezza di competenza del Questore, per la predisposizione di contributi informativi ai fini della concessione delle autorizzazioni previste dalla medesima legislazione di competenza del Prefetto e del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, nonché per la verifica sul rispetto degli obblighi di legge nell'esercizio delle attività autorizzate a mente della predetta legislazione;
d) Squadra mobile, per lo svolgimento delle attività investigative - di iniziativa o su delega dell'autorità giudiziaria - in materia di criminalità comune e organizzata, per la repressione dei reati in ambito provinciale, per la ricerca e la cattura dei latitanti, fatte salve le attribuzioni delle sezioni investigative periferiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), n. 3-bis;
e) DIGOS (Ufficio per le investigazioni generali e le operazioni speciali-DIGOS), per l'analisi ed il monitoraggio dei fenomeni socio-economici, occupazionali e del tifo organizzato rilevanti per l'ordine pubblico e per la sicurezza pubblica e per le attività di informazione, prevenzione e contrasto in materia di eversione dell'ordine democratico e di terrorismo nazionale e internazionale;
f) Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, per l'attuazione delle linee strategiche individuate dal Questore - Autorità provinciale di pubblica sicurezza in materia di controllo del territorio e prevenzione generale, per la gestione della sala operativa e per il coordinamento delle eventuali unità specialistiche, dei servizi di pronto intervento e soccorso pubblico, nonché per la ricezione delle denunce;
g) Ufficio immigrazione, per le attività riguardanti l'ingresso, il soggiorno ed il respingimento degli stranieri, nonché per i contributi informativi relativi all'espulsione, al riconoscimento della protezione internazionale e dello status di apolide, al conferimento della cittadinanza, nonché all'allontanamento dei cittadini dell'Unione europea;
h) Uno o più uffici per l'assolvimento delle seguenti attribuzioni:
1. Gestione delle risorse umane, con i conseguenti adempimenti in materia di stato giuridico e matricolare, mobilità, progressione in carriera, procedimenti premiali e disciplinari, riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, aggiornamento professionale, procedure concorsuali, contenzioso e per le attività connesse alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
2. Per le funzioni logistiche e telematiche, compresi l'archivio e la gestione automatizzata delle informazioni di polizia, riguardanti i settori delle infrastrutture, degli impianti tecnici, delle telecomunicazioni ed informatica, della motorizzazione, del vestiario, dell'equipaggiamento, del casermaggio e dell'armamento;
3. Per le attività amministrativo-contabili riguardanti il trattamento economico, pensionistico, previdenziale e assicurativo del personale, l'assolvimento delle funzioni relative al servizio di cassa, la gestione del Fondo scorta, la tenuta delle scritture contabili e la liquidazione delle spese previste dalla normativa vigente;
i) Ufficio sanitario provinciale, per le attività di assistenza sanitaria e psicologica nei confronti del personale, nonché per quelle medico-legali, di medicina preventiva e del lavoro, di tutela e promozione della salute nei luoghi di lavoro.».
3. Salvo quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 3, alle questure sono preposti, con le funzioni di questore, dirigenti superiori della Polizia di Stato e sono assegnati:
a) Primi dirigenti della Polizia di Stato per l'espletamento delle funzioni vicarie;
b) Preferibilmente funzionari con qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato ovvero di vice questore o di vice questore aggiunto della Polizia di Stato per la preposizione all'ufficio di gabinetto, all'ufficio polizia anticrimine e all'ufficio polizia amministrativa e di sicurezza, in considerazione delle esigenze operative e funzionali di ciascuna provincia.
4. Il dirigente assegnato per l'espletamento delle funzioni vicarie sovrintende alle articolazioni di cui al comma 2, lettera h), svolge attività di controllo interno e può essere, altresì, delegato alla sovrintendenza di determinati uffici, servizi o attività.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettera b), con decreto del Ministro dell'interno, tenuto conto dei livelli di responsabilità correlati alla qualifica ricoperta e sulla base delle esigenze funzionali ed operative di ciascun contesto territoriale, sono individuati, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche, i posti da conferire ai funzionari con qualifica da vice questore aggiunto a primo dirigente della carriera dei funzionari di Polizia e qualifiche corrispondenti della carriera dei funzionari tecnici e dei medici di Polizia nell'ambito degli uffici di cui al comma 2).
6. (Abrogato).
7. Con le modalità di cui all'art. 3-bis, comma 4, si provvede anche per i distretti, uffici dirigenziali di decentramento delle attività delle questure, nei capoluoghi in cui ve ne sia assoluta necessità, per i commissariati distaccati e sezionali di pubblica sicurezza e per gli altri uffici dipendenti dalle questure.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale:
«Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale). - (Omissis).
3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'art. 12, commi 1, 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso art. , nonché per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.».
- L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, abrogato dal presente regolamento, recava: «Disposizioni transitorie e finali».