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REGIO DECRETO 21 novembre 1894, n. DLVII (557)

Portante la sostituzione degli art. 14, 15, e 16 dello statuto organico della cassa di risparmio di Modigliana. (9400557R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/1895
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  29-1-1895

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il regio decreto 22 gennaio 1891, n. XXVI (parte supplementare), che approva il nuovo statuto organico della cassa di risparmio di Modigliana;
Veduta la deliberazione presa dalla società della cassa di risparmio predetta nell'adunanza del giorno 24 settembre 1894 in ordine ad alcune modificazioni da apportarsi allo statuto organico della cassa di risparmio, stessa;
Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª);
Sentito il consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Agli articoli 14, 15 e 16 dello statuto organico della cassa di risparmio di Modigliana sono sostituiti i seguenti:

«Art. 14. - La cassa è amministrata da un consiglio composto del presidente e di quattro consiglieri.

Faranno parte del consiglio il direttore, il segretario ma questi con solo voto consultivo.

Art. 15. - A tenore dell'art. 8 la società, riunita in assemblea, nomina il presidente, i consiglieri e due sindaci, nonché gli impiegati della cassa, ossia il direttore, il segretario, il cassiere, il ragioniere, il registratore e gli altri soliti tenersi dalla cassa, o che saranno richiesti dai bisogni della cassa con facoltà di determinarne il numero, gli stipendi e le cauzioni quando queste siano prescritte.

Gli impiegati possono essere eletti fuori della società, ma i soci avranno la preferenza.

Art. 16. - La carica di presidente e dei consiglieri ha la durata di anni quattro e quella dei sindaci di anni due.

I consiglieri ed i sindaci si rinnovano uno per anno.

Gli impieghi sono conferiti anno per anno, ad eccezione di quello di direttore che sarà conferito per cinque anni.

Tanto le cariche quanto gl'impieghi possono essere rieletti e confermati.

Se entro l'anno viene a vacare una delle cariche o uno dei posti d'impiegato, si dovrà provvedere alla sostituzione mediante convocazione dell'assemblea ea il nuovo eletto durerà in ufficio per il tempo che vi sarebbe stato il decaduto».