stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 1 marzo 2018, n. 24

Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol recanti modifiche al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, concernenti le scuole situate in località della provincia di Trento nelle quali è parlato il ladino, il mocheno e il cimbro. (18G00049)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/04/2018
nascondi
vigente al 29/03/2024
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  11-4-2018

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;
Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento», e, in particolare gli articoli 01 e 2;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modificazioni dell'articolo 01 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, concernente disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento
1. All'articolo 01 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, e successive modifiche, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. La Provincia autonoma di Trento promuove con le università ricadenti nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol progetti di alta formazione nonché ogni altra iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e di cultura delle popolazioni ladina, mochena e cimbra, diretti ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative in coerenza con le finalità del presente decreto.».
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 1994, n. 38.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione, al comma quinto, conferisce, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ( Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
- Il decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, è citato nella nota al titolo. Si riporta, di seguito, il testo vigente degli articolo 01 e 2, come modificati dal presente decreto legislativo:
«Art. 01 (Finalità). - 1. In attuazione dei principi contenuti nell'articolo 2 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, lo Stato, la regione, la provincia autonoma di Trento e gli enti locali tutelano e promuovono, nell'ambito delle proprie competenze, le caratteristiche etniche e culturali delle popolazioni ladina, mochena e cimbra, residenti nel territorio della provincia di Trento. La provincia di Trento promuove e coordina gli interventi di tutela e promozione della lingua ladina, mochena e cimbra e individua il soggetto competente a fissare le norme linguistiche e di grafia, anche ai fini dell'articolo 102 dello statuto di autonomia.
2. Le finalità di tutela e di promozione della lingua e della cultura, desumibili dagli articoli da 1 a 4, sono perseguite anche in favore delle popolazioni mochena e cimbra residenti, rispettivamente, nei comuni di Fierozzo-Vlarotz, Frassilongo-Garait, Palù del Fersina-Palae en Bersntol e nel comune di Luserna-Lusern, tenendo conto delle caratteristiche demografiche delle stesse, dallo Stato, dalla regione, dalla provincia autonoma di Trento e dagli enti locali ubicati nella medesima provincia, nell'ambito delle rispettive competenze e secondo i rispettivi ordinamenti.
2-bis. La Provincia autonoma di Trento promuove con le università ricadenti nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol progetti di alta formazione nonché ogni altra iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e di cultura delle popolazioni ladina, mochena e cimbra, diretti ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative in coerenza con le finalità del presente decreto.».
«Art. 2 (Scuola). - 1. Nelle scuole situate nelle località ladine della provincia di Trento, così come individuate dall'articolo 5, la lingua e la cultura ladina costituiscono materia di insegnamento obbligatorio, da disciplinare secondo il disposto dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 , e successive modifiche. Il ladino può altresì essere usato quale lingua di insegnamento, secondo le modalità stabilite dai competenti organi scolastici.
2. Gli alunni degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica delle località ladine che hanno conseguito il diploma di licenza media in scuole diverse da quelle delle località ladine sono esonerati, a richiesta, dall'insegnamento della lingua e della cultura ladina.
3. Nell'ambito delle procedure per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato, per i trasferimenti, per le utilizzazioni e per i passaggi di cattedra e di ruolo del personale - direttivo e docente - della provincia di Trento presso le scuole di ogni ordine e grado delle località ladine, i posti vacanti e disponibili sono riservati ed attribuiti con precedenza assoluta anche rispetto all'assegnazione di eventuali sedi libere sul restante territorio provinciale a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per i posti relativi, abbiano dimostrato la conoscenza della lingua e della cultura ladina. Il personale docente, a cui è stato attribuito il posto secondo le modalità previste da questo comma, è tenuto a insegnare la lingua e la cultura ladina oppure a usare il ladino quale lingua di insegnamento, secondo quanto previsto dal comma 1.
4. Qualora non sia possibile coprire tutti i posti di insegnamento delle località ladine secondo quanto disposto dal comma 3 gli eventuali posti vacanti sono ricoperti con incarichi a tempo determinato o con assegnazioni provvisorie.
4-bis. Nelle scuole dell'infanzia situate nelle località ladine di cui al comma 1 il ladino è usato, accanto alla lingua italiana, quale lingua di insegnamento secondo quanto previsto dalla normativa provinciale. A tal fine la legge provinciale prevede che, nell'ambito delle procedure di assunzione, assegnazione e mobilità nelle predette scuole, i posti vacanti sono riservati e attribuiti con precedenza assoluta, anche rispetto all'assegnazione di eventuali sedi libere sul restante territorio provinciale, a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'accesso ai posti relativi, abbiano dimostrato la conoscenza della lingua e della cultura ladina, da accertarsi secondo modalità stabilite dalla medesima legge provinciale.
Qualora non sia possibile coprire tutti i posti di insegnamento secondo quanto disposto da questo comma, gli eventuali posti vacanti sono ricoperti con incarichi a tempo determinato.
4-ter. Il personale insegnante, a cui è stato attribuito il posto secondo le modalità previste dal comma 4-bis, è tenuto a usare il ladino quale lingua di insegnamento secondo quanto previsto dallo stesso comma.
5. Le finalità di tutela della lingua e della cultura ladina previste dal presente articolo sono assicurate dalla provincia anche nell'ambito dei corsi di formazione professionale di durata pluriennale, tenendo conto delle caratteristiche formative e didattiche dei corsi medesimi.».

Note all'art. 1:
- Il testo vigente dell'articolo 01 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, come modificato dal presente decreto legislativo, è riportato nelle note alle premesse.