stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 2 dicembre 1886, n. MMCCCLXII (2362)

Con cui è fatta facoltà al comune di Sillano di applicare nel corrente anno la tassa di famiglia col massimo di lire dieci. (8602362R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1887
nascondi
vigente al 19/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  15-1-1887

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Viste le deliberazioni 7 febbraio e 26 settembre 1886 del consiglio comunale di Sillano, con le quali venne stabilito di elevare pel corrente anno da L. 8 a L. 10 il massimo della tassa di famiglia;
Vista la deliberazione 7 maggio 1886 della deputazione provinciale di Massa che approva il detto aumento;
Visto l'articolo 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513 e il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Massa e Carrara;
Udito il parere favorevole del consiglio di Stato;

Sulla

proposta del ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Sillano di applicare nel corrente anno la tassa di famiglia col massimo di L. 10 e di prorogare, ove occorra, i termini stabiliti nel regolamento della provincia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1886.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 11 dicembre 1886.

Reg. 153. Atti del Governo a f. 86. Ayres.

Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli D. TAJANI.

A. MAGLIANI.