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REGIO DECRETO 5 dicembre 1886, n. MMCCCLXX (2370)

Con cui vengono approvate le modificazioni agli art. 465 e 474 del regolamento del banco di Sicilia. (8602370R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1887
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  14-1-1887

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la deliberazione presa dal consiglio generale del banco di Sicilia nelle tornate del 4 e 5 aprile 1886, circa le modificazioni da apportarsi agli articoli 465 e 474 del regolamento del banco stesso;
Vista la domanda della direzione generale del banco di Sicilia per l'approvazione delle dette modificazioni;
Visto il regolamento del banco approvato con regio decreto 26 agosto 1854;
Sentito il consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti modificazioni al regolamento del banco di Sicilia:

Il primo alinea dell'art. 465 è modificato nel modo seguente:

«Gl'impiegati del banco di Sicilia sono obbligati all'orario di ore sette nel modo che sarà indicato per ordinanza del direttore generale.

Qualora il bisogno del servizio lo esiga un tale orario potrà protrarsi.»

Alle disposizioni dell'art. 474 del detto regolamento sono sostituite le seguenti:

«La prima ammissione agl'impieghi del banco si ottiene per concorso al posto di volontario, a norma del programma bandito dall'autorità competente.

I volontari, qualora daranno buona prova, dopo due anni potranno essere nominati applicati di 2ª classe. Se il numero dei volontari è maggiore di quello dei posti di applicato a provvedere, avrà luogo per essi un concorso colle stesse norme di quello di ammissione.

Le promozioni da applicato di 2ª classe fino al grado di ufficiale di 2ª sono conferite, in quanto ad un quarto per merito ed il rimanente per anzianità.

Quelle per ufficiale di prima classe sono sempre conferite per merito».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1886.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 20 dicembre 1886.

Reg. 153. Atti del Governo a. f. 125. Ayres.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. D. TAJANI.

GRIMALDI.