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REGIO DECRETO 20 dicembre 1900, n. CCCXCVI (396)

Che approva le tariffe dell'istituto italiano di credito fondiario per il calcolo delle semestralità da corrispondersi dai mutuatari per mutui col saggio d'interesse del 4 1/2 e del 4 per cento. (0000396R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/02/1901
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vigente al 18/04/2024
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Testo in vigore dal:  20-2-1901

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il regio decreto del 31 dicembre 1896, n. CCCCLI, che approva le tariffe dell'istituto italiano di credito fondiario per i mutui al 4½ e 4 per cento;
Considerato che l'imposta di ricchezza mobile, di cui all'art. 22 della legge 4 giugno 1896, n. 183, va calcolata in ragione del 15,30, anziché del 15 per cento;
Sopra proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Sentito

il ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Sono approvate le unite tariffe dell'istituto italiano di credito fondiario per il calcolo delle semestralità da corrispondersi dai mutuatari pei mutui col saggio d'interesse del 4½ e del 4 per cento, viste d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1900.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 29 gennaio 1901.

Reg. 227. Atti del Governo a f. 65. F. Rostagno.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli E. GIANTURCO.

Carcano.