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REGIO DECRETO 10 dicembre 1891, n. CCCCXXXI (431)

Che erige in ente morale l'istituto pei fanciulli derelitti in Verona e ne approva lo statuto. (9100431R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/1892
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  24-1-1892

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la deliberazione 11 luglio 1890 del consiglio comunale di Verona, con la quale fu stabilita la fondazione di un istituto pei fanciulli derelitti;
Visti gli atti, dai quali risulta che i mezzi di cui dispone il pio istituto pel suo mantenimento, oltre all'immobile appositamente acquistato dal comune e destinato a sede dell'istituto, sono costituiti:
1.° dal patrimonio della cessata cassa di ricovero in Verona;
2.° dalla terza parte spettante al municipio di Verona sulla sostanza disposta da Sigismondo Zampagna, ora amministrata dalla direzione dei pii luoghi di Verona;
3.° dai beni pervenuti al municipio di Verona per iscopo di beneficenza dal fu Carlo Gandini Morelli Bugna per testamento 23 dicembre 1880;
4.° dal residuo del capitale di lire 6,506.60, proveniente dalla elargizione fatta nel 1880 dalla cassa di risparmio di Verona per l'infanzia abbandonata;
Visto lo statuto organico per l'amministrazione del pio istituto;
Vista la relativa deliberazione 31 marzo 1891 del consiglio comunale di Verona;
Visto il voto della giunta provinciale amministrativa;
Udito il parere del consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'istituto pei fanciulli derelitti, come sopra fondato in Verona dall'amministrazione di quel comune, è costituito in ente morale.