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REGIO DECRETO 25 novembre 1937, n. 2653

Disciplina dell'esercizio di attività integrative della veterinaria, e più precisamente delle arti del maniscalco e del castrino (037U2653)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/03/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  30-3-1938

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 99, terzo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e sentito il Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Chiunque intenda esercitare l'arte del maniscalco o quella del castrino deve aver raggiunta la maggiore età ed essere provvisto di speciale licenza, per l'una o per l'altra arte, da rilasciarsi a seguito di risultato favorevole di una prova di esame.

Saranno dispensati dalla prova di esame per il conseguimento di tale licenza i maniscalchi che abbiano conseguito o che conseguiranno regolare attestazione d'idoneità dall'Autorità militare, in seguito a frequenza del corso di mascalcia, presso la Scuola di cavalleria di Pinerolo.

Saranno, inoltre, dispensati dalla detta prova di esame coloro che conseguiranno regolare attestazione di idoneità negli speciali corsi di mascalcia, che verranno indetti dalla Federazione nazionale fascista degli artigiani, su programma che sarà stabilito nel regolamento previsto al seguente art. 2 del presente decreto.