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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1253

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  25-8-1978

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate delle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 154 del titolo XII, e con il conseguente spostamento della numerazione dei titoli e degli articoli successivi, sono inseriti il seguente nuovo titolo e relativi articoli concernenti l'istituzione della scuola di perfezionamento in lingue e letterature straniere moderne presso la facoltà di magistero.
Titolo XIII

FACOLTÀ

DI MAGISTERO Scuola di perfezionamento in lingue e letterature straniere moderne

Art. 1

Art. 155. - La durata del corso è di due anni.
Alla scuola sono ammessi i laureati in materie letterarie, in pedagogia, in lingue e letterature straniere, in lettere, in lingue e letterature straniere moderne, nel cui curriculum risulti superato un esame di profitto su corsi di insegnamento della corrispondente lingua straniera di durata pluriennale.
Art. 156. - La scuola si articola in corsi di lezioni, in seminari ed in cicli di esercitazioni.
È obbligatoria la frequenza alle lezioni, alle esercitazioni ed ai seminari.
Per l'iscrizione al secondo anno è necessario aver superato almeno due esami.
La scuola ha quattro sezioni:
a) lingua e letteratura francese;
b) lingua e letteratura inglese;
c) lingua e letteratura spagnola;
d) lingua e letteratura tedesca.
Art. 157. - Gli insegnamenti obbligatori per le quattro sezioni sono:
1) lingua e letteratura straniera I;
2) lingua e letteratura straniera II;
3) filologia romanza (per le sezioni di lingua e letteratura francese e di lingua e letteratura spagnola);
3) filologia germanica (per le sezioni di lingua e letteratura inglese e di lingua e letteratura tedesca);
4) pedagogia.
Gli insegnamenti complementari delle quattro sezioni sono:
1) glottologia;
2) letteratura anglo-americana (per la sezione di lingua e letteratura inglese);
3) lingua e letteratura italiana;
4) linguistica generale;
5) storia della critica letteraria;
6) storia della lingua italiana;
7) storia della lingua francese (solo per la sezione omonima);
8) storia della lingua inglese (solo per la sezione omonima);
9) storia della lingua tedesca (solo per la sezione omonima).
Art. 158. - Il diploma menzionerà la lingua e letteratura della sezione prescelta.
Per tutte e quattro le sezioni sono richiesti, oltre agli esami negli insegnamenti obbligatori, esami in due discipline a scelta.
I perfezionandi dovranno superare una prova pratica sull'uso dei mezzi di sussidio audiovisivi.
L'esame di diploma consiste nella presentazione e nella discussione in lingua di una dissertazione scritta nella lingua prescelta.
Art. 159. - Il direttore della scuola è nominato per un biennio dal rettore, su proposta del consiglio di facoltà, fra i professori della scuola.
La scuola ha un proprio consiglio, costituito da tutti i docenti, da un rappresentante per ciascuna delle categorie indicate nei commi primo e secondo dell'art. 9 del decreto-legge del 1 ottobre 1973, n. 580 (convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766), nonché da due rappresentanti degli studenti iscritti.
Spetta al consiglio della scuola formulare al consiglio di facoltà di magistero le proposte per l'attivazione degli insegnamenti, mediante conferimento di incarichi annuali o mutuazione di insegnamenti già esistenti presso l'Università.
Art. 160. - Le tasse, soprattasse e contributi sono gli stessi della facoltà di magistero. Il contributo di esercitazioni viene fissato con la procedura prevista dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1978

Registro n. 83 Istruzione, foglio n. 135