stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1185

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

nascondi
vigente al 28/03/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  1-6-1978

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 51
all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:
diagnostica chirurgica endoscopica;
urologia pediatrica;
oftalmologia pediatrica;
otorinolaringoiatria pediatrica;
dermatologia pediatrica;
malattie del ricambio del bambino;
medicina d'urgenza;
fisiopatologia medica;
semeiotica neurologica;
angiologia;
andrologia.
Nello stesso elenco l'insegnamento di tecniche chirurgiche complementari in terapia oncologica muta la denominazione in quella di chirurgia oncologica.
Gli articoli 273, 274, 275, 276, 277, 278, relativi alla scuola speciale per ortottiste che muta la denominazione in quella di ortottisti-assistenti di oftalmologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola speciale per ortottisti-assistenti di oftalmologia

Art. 273. - È istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania una scuola speciale di preparazione per ortottisti-assistenti di oftalmologia che ha sede presso la clinica oculistica di questa Università.
Art. 274. - La scuola ha lo scopo di dare una preparazione completa, teorico-pratica, istruendo gli allievi sui problemi della motilità oculare, della ambliopia; delle tecniche diagnostiche della visione binoculare, del trattamento pre e postoperatorio dei pazienti strabici; dei problemi sui vizi di refrazione e della loro correzione e sulle tecniche diagnostiche in oftalmologia.
La durata del corso per conseguire il diploma di ortottista-assistente di oftalmologia è di tre anni.
Ne sono titoli di ammissione il possesso di un diploma legalmente valido ai fini della iscrizione alla Università ai sensi dell'art. 1 della legge n. 910 dell'11 dicembre 1969 e la conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo).
Art. 275. - Gli aspiranti all'iscrizione al primo anno di corso sono tenuti a sostenere un esame di ammissione consistente in una prova di cultura generale e in una prova per la conoscenza della lingua straniera. È richiesto un certificato di sana e robusta costituzione, con particolare riguardo alla funzione visiva.
Sono ammessi al terzo anno della scuola, con l'obbligo di tutti gli esami del terzo anno e della tesi, le diplomate delle scuole speciali per ortottiste ai sensi dell'art. 20 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, purché abbiano esercitato con continuità una attività professionale adeguata e documentata.
Art. 276. - Il numero complessivo degli iscritti alla scuola è di due a sei per anno di corso. Qualora le domande di iscrizione fossero in numero superiore al numero massimo previsto, il consiglio della scuola si riserva di provvedere ad una scelta tra gli idonei in base ai risultati delle prove di ammissione; gli idonei possono essere ammessi anche in soprannumero in rapporto a posti che si rendessero vacanti nel corso del secondo e terzo anno. I ripetenti e i fuori corso, qualora riprendano gli studi, sono riammessi in soprannumero.
Art. 277. - Il direttore della scuola è il titolare della cattedra di clinica oculistica o altro docente di disciplina affine, proposto dal titolare della cattedra di clinica oculistica, sentito il consiglio della scuola.
Art. 278. - L'anno accademico ha inizio e termina nelle date stabilite dalle leggi in vigore per l'istruzione universitaria. La frequenza è obbligatoria.
Art. 279. - Il corso comprende lezione teoriche ed esercitazioni pratiche.
Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
elementi di anatomia dell'apparato visivo e del S.N.C.;
fisiologia dell'occhio, della motilità oculare, della visione binoculare;
ottica fisica e fisiopatologica;
ortottica I;
psicologia infantile.
2° Anno:
elementi di patologia oculare;
elementi di farmacologia oculare;
elementi di neurooftalmologia;
nozioni di chirurgia ed assistenza oftalmica;
ortottica II.
3° Anno:
tecniche semeiologiche dell'apparato visivo I (es. refrazione contattologica, adattometria, campo visivo, senso cromatico);
tecniche semeiologiche ed elettrofisiologiche (tonometria e tonografia, ERG, EOG, EMG, ecografia, retinografia e fluoroangiografia);
ortottica III;
nozioni di riabilitazione senso motorio nell'età infantile;
legislazione sanitaria.
Art. 280. - L'intero corso di studi è costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni e dall'obbligo, per gli allievi, dell'internato per l'intero periodo di corso di studi nella clinica oculistica. La frequenza viene comprovata dalla attestazione rilasciata sul libretto di iscrizione dagli insegnanti e per l'attività pratica dal direttore della scuola. L'attestazione di frequenza e indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami.
Art. 281. - Alla fine di ogni anno gli allievi devono sostenere un esame sulle materie di insegnamento. Nel caso in cui i candidati non abbiano superato gli esami prescritti, essi rimarranno nella posizione di ripetenti.
Art. 282. - Gli esami di profitto consistono in prove teoriche e pratiche.
Art. 283. - Alla fine del corso gli allievi debbono sostenere un esame di diploma che consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie di insegnamento, assegnata dal direttore della scuola e in una prova pratica stabilita da una commissione esaminatrice. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola ma se al secondo anno non sia loro riconosciuta la idoneità saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.
Art. 284. - Gli esami di profitto e di diploma si danno in due sessioni, la prima estiva che ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi, la seconda autunnale, nel mese che precede l'inizio del nuovo anno accademico.
Art. 285. - Le commissioni per gli esami di ammissione, di profitto e di diploma sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della clinica. Le commissioni per gli esami di ammissione e di profitto sono composte da tre membri: direttore della scuola, presidente, e da due insegnanti della scuola stessa. La commissione per gli esami di diploma è costituita dal direttore della scuola, presidente, e da quattro scelti fra gli insegnanti della scuola stessa o altri docenti.
Art. 286. - Le tasse e soprattasse annuali a carico degli iscritti restano così destinate:

tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 tassa annuale per iscrizione studenti fuori corso. . . . L. 5.000 soprattassa annuale di esame . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa erariale di diploma. . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000 contributi di laboratorio. . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000
Art. 287. - Al funzionamento della suddetta scuola si provvederà con i proventi delle tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti e con eventuali elargizioni o contributi di enti pubblici o privati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

MALFATTI LEONE

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1978

Registro n. 44 Istruzione, foglio n. 276