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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1163

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  17-5-1978

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
All'art. 151, relativo alle lauree rilasciate dalla facoltà di farmacia, sono aggiunte le seguenti parole: "e in chimica e tecnologia farmaceutiche".

Dopo

l'art. 158, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche. Corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche

Art. 1

Art. 159. - La durata del corso degli studi per la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche è di cinque anni, divisi in un biennio di studi propedeutici e in un triennio di applicazione.
I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Nel biennio di studi propedeutici sono insegnamenti fondamentali:
1) anatomia umana(*);
2) botanica farmaceutica (*);
3) chimica generale ed inorganica (*);
4) fisica;
5) istituzioni di matematiche (*);
6) chimica fisica (*);
7) chimica organica I (**);
8) fisiologia generale;
9) microbiologia ed igiene;
10) analisi chimico-farmaceutica I (analisi qualitativa).
Nel triennio di studi di applicazione sono insegnamenti fondamentali:
1) chimica biologica (*);
2) chimica farmaceutica e tossicologica I (*);
3) chimica farmaceutica e tossicologica II (*);
4) chimica organica II (**);
5) chimica degli alimenti (*);
6) metodi fisici in chimica organica;
7) analisi chimico-farmaceutica II (analisi quantitativa);
8) farmacologia e farmacognosia (*);
9) tecnica e legislazione farmaceutica (*);
10) biochimica applicata (*);
11) analisi chimico-farmaceutica III (analisi dei medicamenti);
12) saggi e dosaggi farmacologici;
13) chimica farmaceutica applicata (*);
14) impianti dell'industria farmaceutica;
15) laboratori di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci.
Sono insegnamenti complementari:
1) biofarmacia (*);
2) biologia molecolare;
3) biopolimeri;
4) chemioterapia;
5) chimica analitica (*);
6) chimica biofarmaceutica (*);
7) chimica clinica (*);
8) chimica degli eterocicli;
9) chimica dei prodotti cosmetici;
10) chimica dei prodotti dietetici;
11) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
12) chimica delle sostanze organiche naturali;
13) chimica terapeutica (*);
14) chimica tossicologica industriale (*);
15) complementi di chimica organica;
16) enzimologia;
17) farmacia industriale (*);
18) farmacia veterinaria;
19) farmacognosia;
20) farmacologia molecolare;
21) fitofarmaci;
22) inglese scientifico;
23) istituzioni di patologia generale;
24) microchimica (*);
25) radiochimica;
26) sintesi speciali organiche;
27) statistica e biometria.

Le materie segnate con asterisco sono comuni alla laurea in farmacia, quelle segnate con due asterischi sono comuni alla laurea in chimica.
Art. 160. - Per ottenere l'iscrizione al terzo anno di corso lo studente deve aver superato tutti i 10 esami previsti nel primo biennio. Inoltre lo studente non può iscriversi al laboratorio del primo corso di analisi chimico-farmaceutica se non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica; pertanto non può ottenere la frequenza al suddetto corso.
Lo studente non può iscriversi al laboratorio del terzo corso di analisi chimico-farmaceutica se non ha superato l'esame di chimica organica 1; pertanto non può ottenere la frequenza al suddetto corso.
Dovranno inoltre essere osservate le seguenti precedenze:


Lo studente non può essere ammes- Se non ha superato l'esame di: so a sostenere l'esame di:




chimica organica I chimica generale ed inorganica
chimica fisica chimica generale ed inorganica + fisica + istituzioni di matema- tiche
chimica farmaceutica e chimica organica I
tossicologica I
fisiologia anatomia umana
farmacologia e farmacognosia fisiologia
chimica biologica chimica organica I
saggi e dosaggi farmaco- farmacologia e farmaco
logici gnosia
tecnica e legislazione far- chimica farmaceutica e tos-
maceutica sicologica I
impianti dell'industria chimica farmaceutica e tos
farmaceutica sicologica I e II
metodi fisici in chimica fisica + chimica organica I
organica
biochimica applicata chimica biologica
chimica farmaceutica ap- chimica farmaceutica e tos-
plicata sicologica I e II + tec-
nica e legislazione farma-
ceutica
analisi chimico-farmaceu- analisi chimico-farmaceuti-
tica II ca I
analisi chimico-farmaceu- analisi chimico-farmaceuti-
tica III ca II


Art. 161. - Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato tutti gli esami dei corsi fondamentali e almeno due esami fra i corsi complementari; deve inoltre presentare una dissertazione scritta, di indole sperimentale.
L'esame di laurea consiste nella discussione pubblica della dissertazione scritta.
Per essere ammesso a sostenere l'esame di Stato il laureato in chimica e tecnologia farmaceutiche dovrà aver fatto un semestre di pratica professionale presso una farmacia oppure un trimestre presso una farmacia e un trimestre presso una industria farmaceutica secondo le modalità indicate dalla facoltà.
Il periodo di pratica professionale deve essere svolto dopo il conseguimento del titolo accademico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1978

Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 305