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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1978, n. 1133

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  9-2-1980

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Palermo e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Art. 147 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in patologia generale.
Il primo comma dello stesso art. 147 è abrogato e sostituito con il seguente:

Presso la facoltà di medicina e chirurgia sono istituite le seguenti scuole di specializzazione che conferiscono diplomi di "specialisti nelle discipline professionali medico-chirurgiche" ai sensi dell'art. 178 del testo unico 3 agosto 1933, n. 1592.
Gli articoli 149, 156, 157, relativi alle norme generali per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Art. 149. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 156. - A queste scuole di specializzazione sono ammessi soltanto laureati in medicina e chirurgia.
Il diploma sarà rilasciato soltanto a coloro che siano abilitati all'esercizio della professione medico-chirurgica.
Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più di una scuola di specializzazione.
La domanda di ammissione alla scuola va diretta al rettore dell'Università corredata dal diploma di maturità classica o scientifica, di diploma di laurea originale, della carriera scolastica e degli altri titoli che l'aspirante ritenga di dover presentare. L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami.
Ogni commissione esaminatrice è costituita dal direttore della scuola di specializzazione che la presiede, da un professore ufficiale della stessa materia o di materia affine e da un libero docente in una materia compresa nel piano di studio della scuola stessa.
La commissione è nominata, su proposta del direttore della scuola, dal consiglio di facoltà di medicina e chirurgia.
La graduatoria deve essere approvata dal consiglio di facoltà.
Art. 157. - Non sono consentite abbreviazioni di corso.
Dopo l'art. 196, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in patologia generale.

Scuola di specializzazione in patologia-generale

Art. 197. - La scuola di specializzazione in patologia generale ha sede presso l'istituto di patologia generale della facoltà di medicina e chirurgia. Il corso di studi ha la durata di quattro anni, suddiviso in due bienni.
La durata complessiva del corso di studi non è suscettibile di abbreviazione. La frequenza alla scuola è obbligatoria Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non potranno essere ammessi a sostenere le singole prove di esame.
Art. 198. - Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, ai quali dopo aver superato l'esame finale, sarà rilasciato il diploma di specialista in patologia generale.
Art. 199. - Alla scuola vengono ammessi anche i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche, ai quali dopo aver superato l'esame finale, sarà rilasciato il diploma di specialista in patologia generale con indirizzo tecnico.
Art. 200. - L'ammissione al corso di specializzazione avviene per titoli ed esami. Le iscrizioni sono fissate in cinque per anno di corso (totale venti iscritti per l'intero corso).
Art. 201. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° BIENNIO (Propedeutico)

1° Anno:
istituzioni di patologia generale;
patologia delle infezioni;
epidemiologia e patologia ambientale;
immunologia;
parassitologia e diagnostica parassitologica.
2° Anno:
radiobiologia e patologia da radiazioni;
oncologia generale;
immunologia ed analisi immunologiche;
immunopatologia;
analisi chimico-cliniche;
fisiopatologia generale 1° corso (metabolismo e sistema endocrino).

2° BIENNIO
(Conseguimento per il diploma di specialista in patologia generale)
3° Anno:
diagnostica di laboratorio di citopatologia e citogenetica;
diagnostica di laboratorio di batteriologia e virologia;
fisiopatologia generale 2° corso (termoregolazione, sistema cardiocircolatorio, sangue ed organi emopoietici).
4° Anno:
diagnostica oncologica;
diagnostica istopatologica;
diagnostica ultrastrutturale;
fisiopatologia generale 3° corso (fegato, sistema digerente renale, respiratorio).
2° BIENNIO
(Conseguimento per il diploma di specialista in patologia generale con indirizzo tecnico)

3° Anno:
tecniche di batteriologia;
tecniche di virologia;
tecniche di citologia e citogenetica.
4° Anno:
statistica e biometria;
culture in vitro: aspetti biologici ed applicativi;
tecniche ematologiche;
tecniche istologiche ed ultrastrutturali.
Art. 202. - La direzione della scuola è affidata a un professore di ruolo o fuori ruolo di patologia generale della facoltà di medicina e chirurgia o, in carenza, ad un professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 203. - Il direttore può stabilire, per un proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari e conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola stessa.
Art. 204. - Per conseguire il relativo diploma di specializzazione, al termine del corso quadriennale. Oltre ad aver superato tutti gli esami delle singole materie, è obbligatorio sostenere l'esame finale su una dissertazione scritta preferibilmente di carattere sperimentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1978

PERTINI PEDINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1980

Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 109