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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1978, n. 1041

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  19-5-1979

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 268, 269, 270, 271 e 272, relativi alle norme generali delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Art. 268. - Nei singoli statuti sono indicati la durata dei corsi, la sede e il direttore. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione e, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo in materia affine.
Il consiglio di ciascuna scuola si compone dei professori che vi tengono gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore.
Art. 269. - Alle scuole sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, salvo diverso indirizzo. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Non è ammessa l'iscrizione contemporanea a più scuole o corsi di perfezionamento.
Art. 270. - Il numero di allievi, che annualmente possono essere accolti al primo corso di ciascuna scuola, è fissato nello statuto di ogni singola scuola.
L'immatricolazione avviene mediante concorso per titoli ed esami.
Le modalità di questi ultimi sono determinate dal direttore della scuola, secondo le particolari esigenze di ogni corso di studi.
Per ciascuna scuola può essere stabilito un numero minimo di iscrizioni; qualora questo numero non venga raggiunto, il direttore della scuola ha la facoltà di non iniziare i corsi; se, tuttavia, questi vengono iniziati, devono essere portati al termine qualunque sia il numero degli iscritti.
Art. 271. - Le domande di ammissione ad una scuola o corso, devono essere dirette al rettore e presentate all'ufficio di segreteria dell'Università corredate dai documenti prescritti e dagli altri eventuali titoli che l'aspirante ritenga opportuno di unire; domande e documenti vengono trasmessi al direttore di ciascuna scuola o corso, per l'espletamento del concorso, terminati i cui esami vengono da lui restituiti all'ufficio di segreteria.
Art. 272. - Non sono consentite abbreviazioni di corso.
La scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale, di cui agli articoli 287, 288, 289 e 290, e la scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria, di cui agli articoli 325, 326, 327, 328 e 329, cambiano rispettivamente le denominazioni in otorinolaringoiatria e odontostomatologia.
Gli articoli 337, 338, 339 e 340, relativi alla scuola di specializzazione in igiene e sanità pubblica, sono soppressi, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Gli articoli 374, 375 e 376, relativi alla scuola di specializzazione in igiene e medicina scolastica, e gli articoli 377, 378, 379 e 380, relativi alla scuola di specializzazione in igiene tecnica e direzione ospedaliera, sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Dopo l'art. 411, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva:

Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva

Art. 412. - La scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva ha sede presso l'istituto d'igiene dell'Università di Pisa e conferisce il diploma di specialista in igiene e medicina preventiva.
Art. 413. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 414. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
Art. 415. - La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Art. 416. - Il numero massimo degli allievi è di trenta per anno di corso e complessivamente di centoventi iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 417. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 418. - Il corso si articola in un biennio propedeutico seguito da un biennio differenziato con cinque orientamenti e precisamente:
a) sanità pubblica;
b) igiene e tecnica ospedaliera;
c) igiene del lavoro;
d) igiene e medicina scolastica;
e) laboratorio.
Art. 419. - Il piano di studi è il seguente:

PRIMO BIENNIO

1° Anno:
metodologia statistica e biometria;
educazione sanitaria;
psicologia;
microbiologia ed immunologia I;
parassitologia;
epidemiologia generale e metodologia;
profilassi generale;
sociologia medica ed antropologia culturale.
2° Anno:
microbiologia e immunologia II;
patologia e clinica delle malattie infettive;
epidemiologia e profilassi delle malattie infettive I;
patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale I;
demografia e statistica sanitaria;
legislazione e programmazione sanitarie.

SECONDO BIENNIO

a) Orientamento di sanità pubblica.

3° Anno:
epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
igiene dell'età evolutiva;
igiene del lavoro;
igiene ed assistenza dell'anziano.
4° Anno:
igiene edilizia e dell'aggregato urbano;
igiene ospedaliera;
organizzazione del territorio e programmazione sanitaria;
medicina di comunità;
economia sanitaria;
elementi di diritto amministrativo.

b) Orientamento di igiene e tecnica ospedaliera.

3° Anno:
epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere; arredamenti ed impianti tecnologici;
igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera;
organizzazione e funzionamento degli ospedali I;
elementi di diritto e legislazione ospedaliera.
4° Anno:
organizzazione e funzionamento degli ospedali II;
compiti ed attribuzione della direzione sanitaria;
formazione professionale e compiti del personale ospedaliero;
programmazione ospedaliera e medicina di comunità;
assistenza psichiatrica;
aspetti sociosanitari dell'ospitalismo;
aspetti economici della gestione ospedaliera.

c) Orientamento di igiene del lavoro.

3° Anno:
epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
epidemiologia e profilassi delle malattie del lavoro;
tecnica ed economia degli impianti industriali;
tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;
elementi di fisica tecnica applicata all'igiene;
igiene dell'ambiente di lavoro I.
4° Anno:
igiene dell'ambiente di lavoro II;
elementi di diritto e legislazione del lavoro;
psicologia del lavoro;
prevenzione degli infortuni;
politica del territorio ed insediamenti industriali;
igiene del lavoro e medicina di comunità.

d) Orientamento di igiene e medicina scolastica.

3° Anno:
epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale I;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
clinica delle malattie dell'età evolutiva;
epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età evolutiva;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
auxologia normale e patologica;
psicologia dell'età evolutiva.
4° Anno:
servizi di medicina scolastica;
edilizia ed arredamento scolastico;
elementi di pedagogia;
assistenza parascolastica;
educazione sanitaria nella scuola;
legislazione scolastica;
igiene mentale.

e) Orientamento di laboratorio.

3° Anno:
epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
metodi e dosaggi fisico-chimici per il controllo dell'inquinamento ambientale I;
metodi e dosaggi biologici per il controllo dell'inquinamento ambientale;
strumentazione e metodologie chimico-cliniche ed ematologiche I; microscopia applicata all'igiene;
elementi di fisica tecnica applicata all'igiene;
accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie I.
4° Anno:
metodi e dosaggi fisico-chimici per il controllo dell'inquinamento ambientale II;
accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie II;
strumentazione e metodologie chimico-cliniche ed ematologiche II; ispezione e controllo degli alimenti;
elementi di informatica.
Gli esami relativi alle discipline svolte con insegnamento biennale verranno sostenuti alla fine di detti insegnamenti.
I corsi saranno completati da insegnamenti complementari scelti dalla scuola tra i seguenti:
Materie complementari:
automazione del sistema ospedaliero;
biochimica applicata;
climatologia;
diritto sanitario Internazionale;
elementi di medicina legale;
genetica umana;
geologia applicata all'igiene;
idrologia;
igiene dei climi tropicali;
igiene dei trasporti;
igiene militare;
igiene rurale;
istituzioni di matematiche;
micologia;
radioprotezionistica.
A giudizio della scuola possono essere indicati come complementari anche altri insegnamenti regolarmente attivati nei corsi di laurea di ciascuna università.
I corsi saranno integrati da un tirocinio pratico di durata comunque non inferiore a tre mesi, da svolgersi durante il secondo biennio.
Art. 420. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Art. 421. - alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in igiene e medicina preventiva, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
Art. 422. - Le tasse e soprattasse sono le seguenti:

tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa di iscrizione annuale . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000 soprattassa esami di profitto. . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000 soprattassa esami di diploma . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 tassa di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1978

LEONE PEDINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1979

Registro n. 27 istruzione, foglio n. 24